Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10051 del 11/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10051 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARESE MARIA CRISTINA N. IL 23/02/1975
avverso la sentenza n. 1148/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
29/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 11/12/2015

Ritenuto:

– – che la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 29/04/2015, ha confermato la sentenza
del 31/10/2012 del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Casarano, di condanna di Ferrarese
Maria Cristina per il reato di cui agli artt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del
d.lgs. n. 42 del 2004 in relazione alla realizzazione, in qualità di usufruttuaria, di terreno
sottoposto a vincolo, un fabbricato allo stato rustico in assenza;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo

dell’attribuibilità della realizzazione del manufatto abusivo in particolare contestando la
valenza degli elementi considerati dai giudici;
— che il motivo è inammissibile;
– – che infatti la ricorrente si è limitata nella sostanza a contestare l’idoneità probatoria degli
elementi indicati in sentenza;
— che, al contrario, la sentenza impugnata ha logicamente attribuito all’imputata la
condotta contestata, sulla base di : 1) la veste di usufruttuaria del terreno interessato
dall’edificazione; 2) l’affidamento in custodia del manufatto assoggettato a sequestro quale
committente delle opere senza obiezioni in proposito; 3) la presenza in loco al momento del
sopralluogo;
— che tale motivazione, in quanto logica ed esaustiva, non è qui sindacabile;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2015

violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova

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