Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10050 del 11/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10050 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BENEDETTO GAETANO N. IL 25/06/1984
avverso la sentenza n. 2053/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 11/12/2015

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 16/12/2014, giudicando in sede di
rinvio da annullamento di questa Corte in data 27/05/2014, ha rideterminato in anni cinque,
mesi tre e giorni dieci di reclusione nei confronti di Di Benedetto Gaetano la pena irrogatagli
dal Gup del Tribunale di Catania in data 2/11/2011 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del
d.P.R. n. 309 del 1990;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo l’illegittimo

mentre invece, trattandosi di cessioni di stupefacenti avvenute nella medesima giornata,
l’aumento avrebbe dovuto essere unico;
— che il motivo è inammissibile posto che l’intervenuto passaggio in giudicato della prima
sentenza della Corte territoriale del 9/07/2013 quanto alla responsabilità penale (avendo
l’annullamento di questa Corte avuto ad oggetto unicamente la rideterminazione della pena)
implica che non si possa più fare alcuna questione in ordine alla riconducibilità ai capi I e L
di due diversi reati (ciò che invece, nella sostanza, viene contestato, sia pure attraverso il
formale riferimento al solo profilo dell’aumento di pena, dal ricorrente);
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
— che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2015

aumento di pena operato a titolo di continuazione per ciascuno dei reati di cui ai capi I e L

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