Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10049 del 11/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10049 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PACIARONI FABIO N. IL 20/10/1972
avverso la sentenza n. 1725/2012 TRIBUNALE di VELLETRI, del
15/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 11/12/2015

Ritenuto:
– – che il Tribunale di Velletri, con sentenza del 15/12/2014, ha condannato Paciaroni Fabio alla
pena di euro 8.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 727 comma 2, c.p., per avere
detenuto 19 cani adulti e 17 cuccioli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive
di gravi sofferenze;
— che l’imputato ha proposto appello, qui trasmesso, deducendo, con un primo motivo, la
genericità del capo d’imputazione non risultando contestata alcuna violazione di norme

– – che quanto al merito, poi, il ricorrente contesta che dal giudizio siano emersi elementi
indicativi della situazione di incompatibilità di cui all’imputazione o delle gravi conseguenti
sofferenze;
– – che, preliminarmente, l’appello deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568,
comma 5, c.p.p., stante l’inappellabilità della sentenza impugnata;
— che quanto alla doglianza di natura processuale,a prescindere dal merito della stessa, non
risulta dalla sentenza, né viene dedotto dal ricorrente, che l’eccezione di genericità
dell’addebito sia stata ritualmente e tempestivamente sollevata nel corso del giudizio di primo
grado;
— che quanto al merito dell’affermazione di responsabilità, la sentenza impugnata ha
sottolineato che all’interno della struttura misurante 78 mq. erano stati ricavati cinque box nei
quali erano complessivamente detenuti diciannove cani adulti e diciassette cuccioli sicché, sia
per le dimensioni e caratteristiche dei box, tra l’altro completamente esposti al sole, sia per la
metratura a disposizione di ciascun cane, sia per la mancata adozione di accorgimenti idonei
ad evitare reciproche aggressioni o contatti, si è correttamente concluso nel senso della
incompatibilità delle condizioni di detenzione con la natura degli animali con conseguente
inflizione di patimenti sufficienti ad integrare le sofferenze di legge (cfr. Sez. 3, n. 1215 del
21/12/1998, Crispolti, Rv. 212833);
– – che pertanto il ricorso è inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00;
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2015

regolamentari in materia di ambienti e spazi con conseguente nullità dello stesso;

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