Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10047 del 11/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10047 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASCI ANNA N. IL 08/04/1946 parte offesa nel procedimento
c/
BOSCO DANIELA
avverso il provvedimento n. 18824/2015 PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di ROMA, del 20/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;
Data Udienza: 11/12/2015
Ritenuto:
— che Masci Anna ha proposto ricorso per cassazione avverso richiesta del P.M. presso il
Tribunale di Roma di archiviazione nel procedimento nei confronti di Bosco Daniela;
– – che la ricorrente lamenta una tardiva notificazione della stessa;
– – che il ricorso è inammissibile giacché unico mezzo di gravame azionabile nei confronti della
richiesta di archiviazione è l’opposizione al G.i.p. ex artt. 408 – 410 c.p.p.;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità segue l’onere delle
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2015
Il Cons
estensore
Gasl26ae ndreazza
Il Presidente
Aldo Fiale
Lk13’lk/
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,