Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10041 del 18/12/2013
Penale Ord. Sez. 3 Num. 10041 Anno 2014
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: GENTILI ANDREA
Data Udienza: 18/12/2013
ORDINANZA
di correzione di errore materiale del dispositivo di ruolo della
sentenza della Corte di cassazione n. 37809 del 2013 del 14 maggio 2013 emessa sul ricorso
di:
Murenu Giorgio
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Pietro GAETA il quale ha concluso chiedendo
procedersi alla correzione dell’errore materiale.
RITENUTO
Che, con sentenza n. 37809 del 2013, depositata in data 16 settembre
2013, questa Corte di cassazione, Sezione terza penale – sui ricorsi presentati sia
da Murenu Giorgio che dal suo difensore avverso la sentenza del 26 aprile 2012
con la quale la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del
Gip del Tribunale di Cagliari del 23 settembre 2008, lo assolveva da una delle
imputazioni a lui ascritte, rideterminando in melius la pena irrogata – dichiarava
inammissibili i ricorsi e condannava il Murenu al pagamento delle spese
processuali a della somma di euro 1000,00 per ciascuno in favore della Cassa
delle ammende;
che, per mero errore materiale, nel ruolo della pubblica udienza del 14
maggio 2013, in cui è stato discusso il predetto ricorso, il dispositivo della
decisione assunta è stato invece come segue trascritto: “Dichiara inammissibili i
ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende”;
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che, versandosi in ipotesi di errore materiale, occorre procedersi, ai sensi
dell’art. 130 cod. proc. pen., alla correzione del medesimo.
PER QUESTI MOTIVI
dispone correggersi il ruolo della pubblica udienza del 14 maggio 2013 di
questa Corte di cassazione, Sezione Terza penale, nel procedimento penale
recante il n.r.g. 38219 del 2012 su ricorso di Murenu Giorgio e del suo
difensore, nel senso che ove si legge: “Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna
ciascuno in favore della cassa delle ammende”, deve, invece, leggersi: “Dichiara
inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 per ciascuno in favore della cassa
delle ammende”;
dispone, altresì, che della presente ordinanza sia fatta annotazione
sull’originale dell’atto.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013
Il Consiciliere estensore
I residente
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00