Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1004 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1004 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARILLA’ ANTONINO N. IL 26/04/1934 parte offesa nel
procedimento c/ e^ L.. p i e.P (.77
avverso l’ordinanza n. 5/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per la pregiudiziale ed insuperabile
ragione costituita dal fatto che esso è stato proposto da soggetto non legittimato, tale
dovendosi ritenere la persona offesa quando non sia assistita da difensore
cassazionista che sottoscriva, assumendone la paternità, l’atto di gravame; ciò alla
luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la possibilità,
prevista dall’art. 613, comma 1, c.p.p., che la parte provveda personalmente alla
presentazione del ricorso, è da intendersi limitata al solo imputato e non ad altri
soggetti tra i quali, in particolare, la persona offesa (in tal senso, fra le altre: Cass.
S.U. 16 dicembre 1998 — 19 gennaio 1999 n. 24, Messina ed altro, RV 212076; Cass.
I, 17 dicembre 1998 —21 aprile 1999 n. 6472, Camerini ed altro, RV 213055; Cass.V,
16 gennaio —21 maggio 1999 n. 1541, Sanesi ed altri, RV 213402; Cass. VI, 9
maggio —7 giugno 2000 n. 2125, Frigotto, RV 216235;Cass. VI, 13 febbraio —9
maggio 2009 n. 19809, PG in proc. Barogi, RV 243836); principio, questo, al quale,
secondo una parte della giurisprudenza (Cass. III, 22 giugno —26 settembre 2011 n.
34779, T., RV 251246; Cass. VI, 4 giugno — 1 settembre 2010 n. 32563, Egiziano ed
altro, RV 248347), può derogarsi solo in presenza della condizione (inesistente, però,
nel caso in esame) che la sottoscrizione della persona offesa sia autenticata da
difensore cassazionista e che sussistano ulteriori elementi idonei a far ritenere che
con l’autentica della firma lo stesso difensore abbia anche inteso far proprio il
contenuto dell’atto (come, ad esempio, nel caso che quest’ultimo risulti redatto su
carta intestata dello studio legale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così dec : i in ‘ o a, il 25 novembre 2013,0
bEPOSITATAI
,

CANCELLERIA

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata ordinanza la corte d’appello di Reggio Calabria dichiarò
inammissibile la istanza di ricusazione della dott.ssa Rosina Galati, giudice di pace di
Villa San Giovanni, avanzata da BARILLA’ Antonino, nella qualità di persona
offesa dei reati per i quali, davanti al predetto giudice, pendeva procedimento penale
a carico di Calarco Giuseppe;
– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma esclusiva, il Barillà, lamentandone, sotto vari profili, l’illegittimità;

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