Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10035 del 11/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10035 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VISCUSI NORMA CONSOLAZIONE N. IL 18/09/1960
avverso la sentenza n. 510/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 11/12/2015

Ritenuto:

— che la Corte di appello di Catania, con sentenza del 03/12/2013, ha confermato la
Nolhio,
sentenza del 14/10/2011 del Tribunale di Catania di condanna di Viscusi 511104is Consolazione
per il reato di cui all’art. 44 lett. c) del d.p.r. n. 380 del 2001;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo con
un unico motivo la mancata risposta in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti
generiche stante la non particolare gravità del fatto nonché lo stato di incensuratezza;

che, non costituendo le attenuanti de quibus un diritto, le stesse vanno applicate in
presenza di condotte caratterizzate da aspetti positivi nella specie non ravvisabili, tenuto
anche conto della insufficienza della sola incensuratezza a legittimare la concessione delle
medesime;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
— che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2015

– – che il ricorso é inammissibile avendo la Corte territoriale correttamente posto in evidenza

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