Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10034 del 11/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10034 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VULTAGGIO DOMENICO N. IL 23/06/1948
avverso la sentenza n. 3973/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;
Data Udienza: 11/12/2015
Ritenuto:
– – che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22/04/2015, ha confermato la
sentenza dell’8/04/2014 del Tribunale di Trapani di condanna di Vultaggio Domenico per i
reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, 134, 142, 146, 159 e 181 del d.lgs. n. 42
del 2004, 734 c.p., 53, 64 e 71 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché art. 72 in relazione
all’art. 65 del d.p.r. n. 380 del 2001;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con
un primo motivo la violazione dell’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 avendo ritenuto la
qualità di proprietario del ricorrente senza riscontri e avendo ritenuto la zona gravata da
vincolo pur in assenza di prova;
– – che con un secondo motivo ha lamentato che l’immobile era preesistente e che per lo
stesso era stata già avanzata richiesta di sanatoria mentre nessuna ulteriore attività
edificatoria sarebbe stata accertata;
– – che con un terzo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’ordine di demolizione per
indeterminatezza dello stesso;
– – che in data 4/12/2015 è stata presentata dal Difensore memoria con cui sono state
reiterate le doglianze già avanzate;
– – che il primo motivo è inammissibile avendo la Corte territoriale legittimamente valorizzato
la titolarità del terreno in capo all’imputato, unica persona che aveva la disponibilità
giuridica e di fatto dell’immobile, unitamente alla presentazione da parte sua di istanza di
sanatoria;
– – che nessuna doglianza venne avanzata con l’atto di appello quanto alla pretesa mancanza
del vincolo, sicché nessuna censura sul punto può essere avanzata per la prima volta avanti
a questa Corte;
— che anche il secondo motivo è inammissibile posto che esso presenta natura meramente
confutatoria rispetto a quanto accertato dai giudici di merito in ordine alla entità dei lavori
effettuati consistiti in un fabbricato elevato fuori terra allo stato grezzo e con ampia vista sul
mare;
— che quanto infine al terzo motivo risulta pacificamente che l’ordine di demolizione ha
riguardato le opere abusivamente realizzate;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00;
P. Q. M.
1
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2015
jensore
Il Presidente
Aldo Fiale
Il Consi