Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10030 del 11/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10030 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KECI SAIMIR N. IL 11/09/1983
avverso la sentenza n. 1773/2014 TRIBUNALE di BOLZANO, del
28/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 11/12/2015

Ritenuto :
– -che Keci Saimir ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano in data
28/01/2015 che, a seguito di annullamento senza rinvio di precedente sentenza da parte di
questa Corte, ha disposto l’applicazione della pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di
multa per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla cessione di
imprecisati quantitativi di cocaina;
– – che con un unico motivo lamenta sostanzialmente la mancanza di motivazione in ordine alla
intera vicenda processuale anche sotto il profilo del merito;

– – che infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di merito
che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto
il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. (da ultimo, Sez.5, n. 31250
del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359);
–che in altri termini il richiamo all’art. 129 cit., presente nella specie, è sufficiente a far
ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo(tra le altre, Sez. 2, n. 6455 del
17/11/2011, Alba, Rv. 252085);
– – che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2015

Il Consigli -re estensore

Il Presidente
Aldo Fiale
Lko

– – che il ricorso è inammissibile;

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