Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1003 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1003 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE SISTO LUIGI N. IL 02/01/1947 parte offesa nel procedimento
c/
VENTURI GIANCARLO N. IL 14/11/1955
avverso il decreto n. 16459/2011 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/11/2013

De Sisto Luigi, p.o. nel procedimento a carico di Venturi Giancarlo, per il reato di furto aggravato,
ricorre avverso l’ordinanza 5.12.12 con la quale il G.i.p. di Roma ha disposto l’archiviazione dee
procedimento.
Lamenta il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata ordinanza, l’abnormità della
decisione adottata da g.i.p. che non aveva considerato , per poi sconfinare , invece di adottare la via del terzo ‘sbocco’ istituzionale previsto
dall’art.409, comma 5, c.p.p., ovvero l’imputazione coatta.
Si era trattato inoltre — secondo il ricorrente — di .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto contro
un’ordinanza di archiviazione, per motivi di merito, non suscettibile di impugnazione (v. Sez.un., 9
giugno 1995, n.24).
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è infatti consentito nei soli casi
di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Cass., sez.I, 7 febbraio 2006, n.8842),
l’ordinanza di archiviazione essendo impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.409,
comma 6, c.p.p., il quale rinvia all’art.127, comma 5, c.p.p. che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio
(Cass., sez.VI, 9 gennaio 2003, n.436).
Non è, peraltro, abnorme né illegittima l’ordinanza con la quale il g.i.p. disponga l’archiviazione
per la esistenza — come nella specie — di precisi elementi (puntualmente indicati nell’ordinanza
impugnata) circa la insussistenza, in capo all’indagato, dell’elemento soggettivo del reato di furto,

prove orali acquisite in sede civile dai testi Tamburini, Scifoni, Mauro, Di Paolantonio, indicati fin

per il quale era stata presentata la denuncia nei suoi confronti, con conseguente probabile esito
assolutorio di Venturi Giancarlo ai sensi del comma 2 dell’art.530 c.p.p., né a conclusioni diverse
può pervenirsi sulla base delle considerazioni di cui alla memoria difensiva depositata presso la
cancelleria di questa sezione dal difensore del ricorrente il 14.11.13 con la quale si è insistito circa
la abnormità del provvedimento impugnato, emesso — secondo il ricorrente — in violazione di legge

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al . pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 novembre 2013

.

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