Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1003 del 04/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1003 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARRERA GIORGIO N. IL 29/03/1965
avverso la sentenza n. 3569/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale in pelsypna del Dott. ‘‘fgc) .44444/5
che ha concluso per (1
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Udito, per 1 parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 04/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. – Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Milano Sezione penale stralcio- confermava la sentenza del Tribunale di Lecco in data
30.1.2014 con la quale CARRERA Giorgio era stato condannato alla pena di giorni
30 di arresto ed € 1600 di ammenda -pena sospesa- in relazione al reato p. e p.
dagli artt. 186 comma secondo lettera b) e 2-sexies del Codice della Strada,

2. – Il CARRERA propone ricorso avverso la detta sentenza, deducendo due
ordini di motivi, articolati in modo assai ampio e che possono tuttavia essere
riassunti nei termini di cui appresso.
2.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’illogicità della motivazione
della sentenza sotto il profilo della valutazione delle risultanze probatorie ex art.
192 c.p.p. (nel che par di scorgere una doglianza fondata sia sulla lettera C che
sulla lettera E dell’art. 606 c.p.p.).
Deduce il ricorrente che gli operanti, anche in relazione a quanto dagli stessi
riferito nella loro deposizione testimoniale, non fermarono il veicolo condotto dal
CARRERA per una verifica dello stato di ebbrezza del conducente a mezzo di
alcoltest, ma nell’ambito di un normale controllo per la prevenzione di furti. Il
che renderebbe poco attendibile la loro valutazione circa i segni esteriori di
ubriachezza da loro ravvisati nel CARRERA.
Inoltre, il ricorrente si duole del fatto che l’avviso all’imputato della sua
facoltà di farsi assistere da un difensore in vista dell’accertamento etilometrico si
ricaverebbe da un verbale prestampato e fatto sottoscrivere al CARRERA solo al
termine dell’accertamento e, come tale, inattendibile sul punto.
Lamenta altresì il CARRERA che non sia stata tenuta nella debita
considerazione, a fronte del modesto superamento della soglia minima di
rilevanza penale del suo tasso alcolico, la circostanza che egli, in quanto socio di
un importante ristorante di Milano per il quale esercita attività di sommelier,
aveva quella sera organizzato una degustazione di vini, procedendo perciò, nella
veste suddetta, ad assaggiare numerosi vini diversi. Il che, secondo il ricorrente,
lo avrebbe posto in una condizione di ignoranza dovuta a caso fortuito, o a forza
maggiore, o comunque necessitata e, come tale, inevitabile e incolpevole, o
quanto meno accidentale.
2.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente censura la contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione in più punti, in particolare a fronte degli
argomenti difensivi disattesi in vari passi della motivazione singolarmente

commesso dal CARRERA il 14.10.2011.

riportati, e sostanzialmente afferenti alle doglianze già illustrate con il primo
motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è inammissibile, sotto più profili, con particolare riguardo alla
manifesta infondatezza di ambedue i motivi in cui esso è articolato, nonché alla
sostanziale riproposizione del quadro probatorio intesa, all’evidenza, a provocare

incompatibili con il giudizio di legittimità.
La pur estesa ed articolata enunciazione dei detti motivi può essere
analizzata unitariamente, nei termini che seguono.
Alcun pregio può avere, in questa sede, la doglianza riferita al fatto che gli
operanti che ebbero a sottoporre a controllo il CARRERA non sarebbero stati in
grado di accertarne lo stato di ebbrezza in quanto impegnati, al momento del
detto controllo, in attività di contrasto ad altre forme criminose: posto che
l’accertamento del tasso alcolemico può essere eseguito con ogni mezzo, e
addirittura a certe condizioni anche solo su base sintomatica (per tutte vedasi
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22241 del 26/02/2014 Ud. -dep. 29/05/2014- Rv.
259222), nella specie i sintomi dell’ebbrezza descritti dagli operanti erano
confermati dall’accertamento etilometrico, eseguito secondo la normativa vigente
mediante due rilevazioni, entrambe con esito positivo e riconducibile alla lettera
B dell’art. 186 comma secondo Cod. strada.
Parimenti non può trovare positiva valutazione la censura riferita alla
formalizzazione del verbale che fa fede dell’avvenuto avviso al CARRERA della
sua facoltà di farsi assistere da un difensore: il motivo di doglianza è meramente
congetturale, a fronte di un verbale fidefaciente redatto dalla polizia giudiziaria,
rispetto al quale non viene neppure allegata dal ricorrente alcuna circostanza di
oggettivo contrasto alla veridicità di quanto in esso recepito, ma si lamenta
unicamente il fatto che il CARRERA sottoscrisse detto verbale al termine delle
operazioni, il che certo non ha alcuna attinenza logica con la pretesa mancanza
di previo avviso della succitata facoltà.
Men che meno può avere un qualsivoglia valore scriminante o escludere la
punibilità la circostanza che il CARRERA abbia commesso il fatto a causa della
sua attività di degustatore di vini (sul punto la Corte di merito ha
convenientemente motivato circa la maggior responsabilità del ricorrente,
proprio in quanto soggetto da cui era lecito attendersi per ciò stesso maggiore
attenzione, nel senso che in quelle condizioni egli non si sarebbe dovuto mettere
alla guida di un’autovettura dopo aver consapevolmente effettuato vari assaggi
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una rivalutazione critica dello stesso in punto di fatto, ossia secondo criteri

di vini); come pure non può trovare accoglimento la postulazione difensiva
riferita al modesto -e, assume il ricorrente, dubbio- superamento del limite
minimo di rilevanza penale del tasso etilico riscontrato al CARRERA (laddove,
come si è visto, il dato è confermato sia dall’esecuzione dei due successivi
accertamenti, come previsto dall’art. 379 del regolamento al Codice della Strada
approvato con D.P.R. 495/1002, sia dagli elementi sintomatici descritti in sede
istruttoria).
Sul piano della valutazione spettante a questa Corte, si rammenta che la pur

verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e
sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con
una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella
fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio
sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base
all’ordinamento processuale preesistente all’entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale – nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un’avvertita
esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l’art. 606,
primo comma, lett. e), del codice di procedura vigente – era attribuito al giudice
di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul
piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si
sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo
formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento
di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di
un’imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Cass. Sez. Un., Sentenza
n. 2110 del 23/11/1995 Ud. -dep. 23/02/1996- Rv. 203767. Più recentemente,
in senso conforme, vds. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25255 del 14/02/2012 Ud. dep. 26/06/2012- Rv. 253099; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006 – dep.
06/02/2007, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235656).
Tanto osservato, appare di tutta evidenza che alcuna violazione della legge
processuale è ravvisabile nell’impugnata sentenza, né è dato rilevare alcuna
lacuna, contraddittorietà o illogicità nel percorso motivazionale seguito dalla
Corte territoriale. Ed inoltre il ricorso si appunta su elementi attraverso i quali si
propone sostanzialmente una indebita rivalutazione, da parte di questa Corte,
delle prove assunte nel giudizio di merito, in modo tale da trascinare il giudizio
su questioni di fatto radicalmente incompatibili con il giudizio di legittimità.
4. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
ammende che stimasi equo determinare in euro 1000.

risalente, ma tuttora valida giurisprudenza delle Sezioni Unite afferma che la

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2015.

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