Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10029 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10029 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNULI VINCENZO N. IL 09/06/1956
avverso la sentenza n. 561/2013 TRIBUNALE di MESSINA, del
18/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 18 aprile 201k, il Tribunale di Messina ha condannato
l’imputato alla pena di € 2000,00 di ammenda, con sospensione condizionale, per il
reato di cui all’art. 256 comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, in qualità di
amministratore di una società, in mancanza di autorizzazione, depositato in modo
incontrollato cumuli di rifiuti speciali costituiti da bitume, pneumatici, cisterne, materiali
ferrosi e da demolizione (il 28 aprile 2010).
– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore,

un’impugnazione qualificata come appello, con la quale sostiene che avrebbe dovuto
essere assolto per non avere commesso il fatto, che sarebbe stato provato solo sulla
base delle dichiarazioni della persona offesa, soggetto proprietario del fondo nel quale
il deposito incontrollato era avvenuto. Sostiene altresì che vi era un rapporto locativo
avente ad oggetto il fondo in questione. Deduce, infine, l’eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Preliminarmente l’impugnazione – trasmessa a questa Corte con ordinanza
della Corte d’appello di Messina del 19 marzo 2015 – deve essere qualificata come
ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta
contro sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in
quanto recante condanna alla sola pena dell’ammenda.
Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure non riconducibili, neanche in
via interpretativa, alle categorie di cui all’art. 606 cod. proc. pen. Il ricorrente si limita,
infatti, a mere, indimostrate asserzioni sul profilo, puramente fattuale, della
responsabilità penale, nonché a richiedere una diminuzione della pena, senza indicare
alcuna lacuna o vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata. Come
correttamente evidenziato dal Tribunale i fatti sono, del resto, pienamente dimostrati e
sostanzialmente non contestati neanche del ricorrente, il quale si limita a generiche
deduzioni relative alla titolarità dell’area nella quale il deposito di rifiuti era stato da lui
effettuato; titolarità del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato.
Né può essere in questa sede dichiarata la prescrizione del reato, che sarebbe
maturata, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, il 28 aprile 2015. In presenza
di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova infatti applicazione il principio,
costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità
di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.,
ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione,
anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente

f\X.

2.

il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n.
42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata

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