Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10028 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10028 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI GORIZIA
nei confronti di:
DRIUS ADRIANO N. IL 03/08/1943
GABRIELCIG FLAVIO N. IL 19/11/1960
LANARI PAOLO N. IL 15/10/1949
BURTULO AUGUSTO N. IL 29/06/1951
avverso l’ordinanza n. 1/2014 TRIB. LIBERTA’ di GORIZIA, del
22/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 22 gennaio 2014, il Tribunale dì Gorizia ha rigettato
l’appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di sequestro
preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 23 dicembre 2013, in relazione: al
reato di cui all’art. 137 del d.lgs. n. 152 del 2006, contestato all’indagato Drius per
avere scaricato acque reflue industriali derivanti da lavorazioni di uva in mancanza delle
autorizzazioni di legge, dovendosi considerare le autorizzazioni in essere come

secondo comma, 635, primo e secondo comma, n. 3), cod. pen., contestato a tutti gli
indagati, per avere danneggiato, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un
medesimo disegno criminoso, l’impianto di depurazione pubblico al servizio della rete
fognaria urbana, determinandone il blocco a seguito dell’immissione dei fanghi derivanti
dagli scarichi non consentiti.
Il Tribunale ha fatto propria la valutazione del Gip, secondo cui non vi sono
elementi indiziari sufficienti a far dubitare della legittimità delle autorizzazioni. Quanto
al periculum in mora, l’ulteriore elemento di novità addotto dall’accusa, consistente in
un campionamento fuori dai limiti, non è stato ritenuto rilevante, sul duplice rilievo che
non sono state rispettate le modalità operative di intervento di cui al protocollo stabilito
dall’Agenzia regionale per l’ambiente e che non risulta chiaro se il campionamento sia
stato effettuato a monte o a valle dello scarico.
2. – Avverso l’ordinanza il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo vizi della motivazione relativi alla valutazione della prova sia quanto al profilo
del fumus delicti sia quanto al profilo del periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dei limiti fissati dall’art.
325, comma 1, cod. proc. pen. Esso è infatti basato su censure che sono, quanto al
fumus delicti, anche formalmente ricondotte dallo stesso ricorrente alla categoria della
“manifesta illogicità” di cui alla lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen., trattandosi di
pretesi vizi della motivazione circa la valutazione del compendio istruttorio. Nel ricorso
si fa, infatti, espresso riferimento a “valutazioni non condivisibili” e ad un provvedimento
che sarebbe “illogico, e incongruente rispetto alle emergenze investigative prodotte”.
La sola doglianza formalmente ricondotta dal ricorrente alla categoria della totale
mancanza di motivazione, censurabile ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., è quella
relativa alla valutazione del campionamento effettuato. Al di là dell’intestazione, tale
censura si riferisce, però, anch’essa a vizi logici, perché muove dal presupposto che il
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inesistenti perché gravemente viziate da illegittimità; al reato di cui agli artt. 110, 81

Tribunale abbia comunque fornito una motivazione sul punto; motivazione che risulta
effettivamente presente nel provvedimento impugnato. E ciò, a prescindere
dall’assorbente considerazione che non viene contestato agli imputati il superamento
dei valori limite di emissione, ma l’esercizio dello scarico senza autorizzazione e il
danneggiamento dell’impianto di depurazione; reati rispetto ai quali i risultati del
campionamento effettuato non possono essere comunque ritenuti dirimenti, perché
attengono esclusivamente all’eventuale superamento dei valori limite di emissione.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

P.Q.M.

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