Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10026 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10026 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATTIA ALESSIA N. IL 14/11/1986
avverso la sentenza n. 744/2010 GIP TRIBUNALE di CASSINO, del
12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

..,

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Cassino, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato
l’imputata alla pena di euro 1200,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 171-quater
della legge n. 633 del 1941, per avere, nel suo esercizio commerciale, abusivamente
dato a noleggio DVD contenenti opere coperte dal diritto d’autore destinati alla sola
vendita.
2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

alla responsabilità penale, sul rilievo che l’esercizio commerciale sarebbe stato gestito
da un altro soggetto, che avrebbe materialmente posto in essere la condotta contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su una censura formulata in modo
specifico. La difesa sostanzialmente non contesta le risultanze istruttorie da cui emerge
che l’imputata fosse la titolare dell’esercizio commerciale nel quale i supporti magnetici
venivano abusivamente dati al noleggio, attraverso un distributore automatico. Nel
ricorso si riportano, del resto, solo alcune parole che sarebbero state pronunciate da un
altro soggetto all’atto dell’accertamento, dalle quali non emerge che quest’ultimo abbia
affermato di essere lui e non imputata l’autore del reato.
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

cassazione, deducendo, in primo luogo, la manifesta illogicità della motivazione quanto

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