Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10025 del 27/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 10025 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGANO CARMELO N. IL 04/12/1950
avverso la sentenza n. 1039/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 19/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale
di Gela, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione,
oltre pene accessorie, in relazione al reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000,
per un ammontare di euro 387.182,00, per l’anno di imposta 2007, commesso nella
veste di legale rappresentante di una società.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

circostanza che l’imputato non era il legale rappresentante della società al momento
della commissione del fatto.
Si lamenta, in secondo luogo, il rigetto della richiesta di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, che aveva per oggetto l’accertamento della carenza di
liquidità e dell’assoluta impossibilità ad adempiere all’obbligazione tributaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di doglianza è formulate in modo generico. Il ricorrente si limita,
infatti, a sostenere di avere dedotto con l’atto di appello dì non essere il legale
rappresentante della società al momento della commissione del fatto, senza
puntualmente richiamare i passaggi dell’atto di appello nel quale tale rilievo sarebbe
stato circostanziato e senza indicare la documentazione di riferimento. E, soprattutto,
la difesa non contesta neanche con il ricorso per cassazione le argomentate
affermazioni, contenute nella sentenza di primo grado, secondo cui, dagli accertamenti
svolti dall’amministrazione finanziaria, risulta che l’imputato era il legale rappresentante
della società a partire dal 7 agosto 2008, come emergeva dalle visure effettuate presso
la Camera di Commercio. Il fatto che l’anagrafe tributaria indicasse quale legale
rappresentante della società, fino al 27 dicembre 2011, un altro soggetto dipendeva
esclusivamente dal mancato aggiornamento dei dati della stessa anagrafe tributaria.
Peraltro, era stato proprio l’imputato a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi della
società.
Del tutto generico è anche il secondo motivo di doglianza, perché con esso non
si indicano gli atti dai quali risulterebbe lo Stato di illiquidità della società che avrebbe
determinato la pretesa impossibilità di adempiere alle obbligazioni tributarie. Nulla si
deduce, inoltre, circa le ragioni per le quali tali atti – di cui, ben vedere, la difesa non
chiarisce sufficientemente neanche la stessa esistenza – non sono stati prodotti in primo
grado.

cassazione, deducendo, in primo luogo, la carenza di motivazione quanto alla

4. – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che
«la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello
del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in € 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA