Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10024 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10024 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KATIA ANNA MARIA BREGOLIN N. IL 13/05/1950
avverso la sentenza n. 1776/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di
Milano, con la quale l’imputata era stata condannata alla pena di 5 mesi di reclusione
ed euro 350,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod.
pen. e 2 del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del
1983, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva
omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei

le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
2. — Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione quanto al
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla
recidiva, nonché alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché si basa su mere, indimostrate asserzioni
del tutto inidonee a contrastare il conforme e argomentato giudizio del Tribunale e della
Corte d’appello sul bilanciamento delle circostanze e sul diniego della sospensione
condizionale della pena. È sufficiente richiamare, sul punto, le corrette osservazioni
svolte nella sentenza impugnata, laddove, richiamando la sentenza di primo grado, si
evidenzia che il giudizio di equivalenza tra le circostanze è stato motivato in ragione
dell’entità delle condanne specifiche riportate dall’imputato e che, in presenza di due
precedenti per il medesimo reato e di due condanne per reati tributari, non può
formularsi una prognosi favorevole circa la futura astensione dall’imputata da ulteriori
reati.
4. – Non può essere dichiarata la prescrizione di nessuno dei reati, il più risalente
dei quali è stato commesso il 16 gennaio 2008 (e per il quale il relativo termine, tenuto
conto del periodo di sospensione legale di tre mesi, sarebbe scaduto il 16 ottobre 2015).
A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova infatti applicazione il
principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod.
proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità del ricorso per
cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che
non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8
ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n.
4).

lavoratori dipendenti relative alle mensilità dal dicembre 2007 al novembre 2008; con

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

P.Q.M.

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