Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10022 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10022 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Dott. GASTONE ANDREAZZA
Dott. ALDO ACETO
Dott. ANDREA GENTILI
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

– Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FORTIS NADI PIETRO N. IL 29/06/1960
BILANCIONE MASSIMILIANO N. IL 11/10/1970
avverso la sentenza n. 7925/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

REGISTRO GENERALE
N. 31696/2015

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 28 ottobre 2014, la Corte d’appello di Napoli ha confermato
la sentenza del Tribunale di Napoli del 28 settembre 2010, resa all’esito di giudizio
abbreviato, con cui gli imputati erano stati condannato alla pena di otto mesi di
reclusione e € 8000,00 di multa ciascuno, per il reato di cui all’art. 6, comma 1, lettera
d), del d.l. n. 172 del 2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008, per avere trasportato
rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazione (il 5 maggio 2009).

unico atto, ricorsi per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione della disposizione
incriminatrice, sul rilievo che la stessa sarebbe stata ritenuta applicabile anche ad una
condotta meramente occasionale, quale quella tenuta nell’effettuare il trasporto
incriminato.
Si lamentano, in secondo luogo, la carenza e la manifesta illogicità della
motivazione, per la mancata considerazione delle dichiarazioni rilasciate dagli imputati,
secondo le quali questi stavano trasferendo i materiali dall’abitazione dell’uno a quella
dell’altro, al fine di consentirne la riutilizzazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato, perché fa leva sulla
pretesa occasionalità del trasporto, elemento del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione
della fattispecie incriminatrice, la quale colpisce anche i trasporti occasionali non
autorizzati (sez. 3, 25 maggio 2011, n. 24428, rv. 250674; sez. 3, 17 ottobre 2013, n.
45306, rv. 257631; sez. 3, 2 ottobre 2014, n. 8979, rv. 262514).
Il secondo motivo di doglianza è inammissibile, perché diretto ad ottenere da
questa Corte una rivalutazione della prova della responsabilità penale; rivalutazione
preclusa in sede di legittimità. Né la versione dei fatti fornita dagli imputati, basata
sull’indimostrato assunto che essi stavano trasferendo i materiali dall’abitazione dell’uno
a quella dell’altro al fine di consentirne la riutilizzazione, trova alcun riscontro negli atti
di causa, trattandosi di rottami la cui riutilizzazione richiede processi e lavorazioni che
certamente non possono essere svolti in un’abitazione.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché ello del
2

2. – Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

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