Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10021 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10021 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAGGIO MASSIMO N. IL 10/10/1974
avverso la sentenza n. 6735/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza della
Corte di cassazione, sez. 4, 24 aprile 2014, limitato al trattamento sanzionatorio, la
Corte d’appello di Napoli – in riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del
10 febbraio 2012, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato
condannato, alla pena di sei anni e quattro mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di
multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per cessione

alla contestata recidiva reiterata, infraquinquennale – ha ritenuto la fattispecie di cui al
comma 5 richiamato come reato autonomo e ha rideterminato la pena in tre anni di
reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, con il quale deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione
quanto alla determinazione della pena, al diniego delle circostanze attenuanti generiche,
alla mancata esclusione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile. Esso si riferisce in parte alle statuizioni relative
alle circostanze attenuanti generiche e alla recidiva, ormai divenute definitive all’esito
della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione dalla quale è scaturito il giudizio
di rinvio, essendo l’annullamento disposto con tale pronuncia limitato alla sola
determinazione della pena. Quanto a tale ultimo profilo, anch’esso oggetto di ricorso, la
sentenza impugnata reca una motivazione pienamente sufficiente e logicamente
coerente – e, dunque, insindacabile in sede di legittimità – perché evidenzia che la
condotta è collocabile nell’ambito di un’attività di spaccio collaudata, con modalità
tipiche dei soggetti dediti a tale pratica, attraverso l’uso di una parola d’ordine per
l’accesso al luogo in cui si trovava e veniva spacciato lo stupefacente, ed ha avuto per
oggetto un quantitativo non minimo di stupefacente di tipo “pesante”; evidenzia altresì
che l’imputato denota una personalità negativa, caratterizzata da precedenti penali
plurimi e specifici, sintomatici di un crescente livello di pericolosità sociale.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.

di cocaina; configurata l’ipotesi come circostanza attenuante, con equivalenza rispetto

pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

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