Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1002 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1002 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIRAS MAURIZIO N. IL 25/06/1974
avverso la sentenza n. 57/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
04/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, le proposte doglianze in altro non consistono se
non nella generica ed assertiva confutazione della conclusione alla quale è pervenuta
la corte territoriale, la quale, dal canto suo, ha più che adeguatamente giustificato il
proprio convincimento, sulla base del richiamo ai non contestati elementi prova
costituiti, essenzialmente, in primo luogo, dall’accertato possesso, da parte
dell’imputato, a poche ore di distanza dal furto in danno dell’esercizio commerciale,
del ciclomotore che, con a bordo due ragazzi, era stato notato da una guardia giurata
nei pressi del medesimo esercizio appena prima della consumazione di detto furto
(ciclomotore che lo stesso imputato sia era subito dopo attivato per farlo prelevare da
un suo amico, il quale aveva poi riferito di aver anche provveduto, sempre su
indicazione dell’imputato, a distruggere la targa provvisoria di cartone di cui il mezzo
era fornito); in secondo luogo, dalla dimostrata conoscenza, da parte dell’imputato,
sempre nello stesso, ristretto arco temporale (nel quale era altamente improbabile che
la notizia potesse essergli pervenuta per altre vie), del luogo in cui era stata
abbandonata, dopo il furto in danno dell’esercizio commerciale, l’autovettura rubata
che era stata adoperata per lo sfondamento della vetrina; elementi, questi, la cui
ritenuta valenza dimostrativa, al di là di ogni ragionevole dubbio, non può certo
riguardarsi come frutto di valutazioni manifestamente prive di logica o viziate da
mancata considerazione di altri e diversi elementi di potenziale decisività (come
invece di sostiene, in modo del tutto apodittico, nel ricorso), specie a fronte della
totale inconsistenza della linea difensiva, basata (secondo quanto pure si legge nel
ricorso), sulla prospettazione, in termini di mera ed astratta ipotesi, della possibilità
che “la conoscenza dei particolari fosse stata trasmessa al Piras dai veri autori del
reato, ai quali egli aveva fornito assistenza logistica”;
b)con riguardo al secondo motivo, lo stesso altro non esprime se non un soggettivo
dissenso (del tutto legittimo, ma sicuramente inidoneo a costituire motivo di
doglianza in questa sede), rispetto alla valutazione operata dal giudice di merito, da
riguardarsi, in sé e per sé, come del tutto corretta, siccome basata sulla non certo
ingiustif at mente ritenuta gravità dei fatti nonché su quella che viene definita la

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di PIRAS Maurizio alla
pena di anni due di reclusione ed euro 900 di multa per i reati, uniti per
continuazione, di ricettazione di un’autovettura provento di furto e di furto
pluriaggravato di merci varie sottratte, previo sfondamento della vetrina, mediante
uso della suddetta autovettura, dai locali di un esercizio commerciale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al confermato giudizio di
colpevolezza,
2) vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di
riduzione della pena;

”fortissima inclinazione delinquenziale del prevenuto”, quale dimostrata dalla sua
“biografia criminale” che aveva dato anche luogo alla contestazione della recidiva
qualificata di cui all’art. 99, comma IV, c.p.;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
a, il 25 novembre 2013
Così deci in
Il Presidente

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P. Q. M.

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