Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1002 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1002 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MENICHETTI CARLA

Data Udienza: 24/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASTRONICOLA DONATO MASSIMO N. IL 25/01/1968
BRANDA VINCENZO N. IL 16/09/1963
NUZZI GERARDO ANTONIO N. IL 24/07/1966
avverso la sentenza n. 189/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
22/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E
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che ha concluso per

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Considerato in fatto
1. Con sentenza in data 22.5.2014 la Corte d’Appello di Potenza confermava la
pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale nei confronti di Mastronicola Donato
Massimo e Branda Vincenzo e dichiarava inammissibile l’appello proposto da Nuzzi
Gerardo Antonio, tutti imputati di una serie di condotte di detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti.
2. Rilevava in particolare la Corte territoriale che l’atto di impugnazione era stato

relazione all’art.544, comma 3, c.p.p., il 3.12.2011, oltre il termine di 45 giorni
decorrente dal deposito della sentenza in data 17.10.2011 e scaduto il giorno 1
dicembre. Con riferimento agli altri due imputati, riteneva poi del tutto idonee a fondare
il giudizio di colpevolezza le dichiarazioni testimoniali rese dai giovani acquirenti dello
stupefacente. In ordine alla dosimetria della pena, riteneva di non poter procedere ad un
giudizio di prevalenza della già concesse attenuanti generiche e, in considerazione della
gravità e reiterazione delle condotte criminose, escludeva altresì l’ipotesi del fatto di lieve
entità di cui all’art.73, comma V, cit. D.P.R.
3. Propongono distinti ricorsi gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia.
3.1. Il Nuzzi censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’appello
proposto fuori termine e denuncia altresì il vizio di motivazione e la violazione di legge
relativamente alla esclusione della ipotesi di lieve entità di cui all’art.73, comma V,
D.P.R.n.309/90.
3.2. Anche il Mastronicola si duole del mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve
entità che avrebbe comportato l’estinzione dei reati per prescrizione; quanto alla
contestazione di cui all’art.586 c.p., in relazione alla quale era stata applicata in primo
grado la prescrizione confermata in appello, deduce violazione di legge e vizio di
motivazione insistendo nell’applicazione della formula assolutoria piena.
3.3. Il Branda, infine, censura la pronuncia della Corte territoriale sotto il profilo
del vizio di motivazione, in primo luogo per carenza di prova sulla offensività della
condotta di cessione, mancando ogni accertamento sul principio attivo della sostanza
indicata come eroina; in secondo luogo, nella parte in cui esclude l’ipotesi attenuata a
causa dell’asserito numero di cessioni di stupefacente (circa 50) a Colasurdo Michele,
male interpretando le dichiarazioni da questi rese nel corso dell’esame al P.M.

Ritenuto in diritto
4. Il ricorso del Nuzzi è inammissibile mentre vanno respinti quelli degli altri due
imputati.
4.1. Come rilevato dalla Corte di merito l’atto d’appello del Nuzzi risulta depositato
solo il 3 dicembre 2011, dopo lo spirare del termine utile ad impugnare e vi è
attestazione di cancelleria in tal senso. Né, come si sostiene in ricorso, il giorno 1

presentato nell’interesse del Nuzzi ai sensi dell’art.585, comma 1, lett.c) c.p.p. in

dicembre 2011 cadeva di sabato, circostanza del resto rettificata dal difensore nel corso
della discussione orale.
Di qui la manifesta infondatezza del ricorso.
4.2. Del tutto correttamente è stata poi esclusa per il Mastronicola la possibilità di
considerare di lieve entità le condotte di cessione di cui si è reso responsabile, stante la
reiterazione dei comportamenti criminosi, posti in essere in più occasioni e nei confronti
di numerosi giovani del luogo (Marsico Nuovo), e soprattutto la gravità dell’episodio

prescrizione ma in relazione al quale erano stati acquisiti elementi di colpevolezza alla
luce delle univoche dichiarazioni rese dai prossimi congiunti della vittima, ostativi
all’applicazione dell’art.129 cpv. c.p.p.. Anche sotto tale profilo quindi il ricorso è
infondato.
4.3. Quanto ai motivi prospettati dal Branda, si condivide anche in relazione alle
sue condotte di detenzione e cessione di stupefacente l’argomentazione su cui i giudici di
merito hanno escluso la configurabilità dell’ipotesi lieve, valorizzando in particolare il
numero delle cessioni, una cinquantina, di cui ha riferito il teste Michele Colasurdo,
anch’egli tossicodipendente e varie volte acquirente del Branda, mentre sull’effetto
drogante della sostanza di cui era in possesso l’imputato non possono sorgere dubbi
proprio in considerazione del numero dei tossicodipendenti che si rivolgevano
abitualmente a lui per procacciarsi la droga.
5. Alla pronuncia segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e del Nuzzi anche della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Nuzzi Gerardo
Antonio e rigetta i ricorsi di Mastronicola Donato Massimo e Branda Vincenzo; condanna
tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e Nuzzi Gerardo Antonio anche al
pagamento della somma di C 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2015

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Il Presidente
Claudio D’Is

relativo alla cessione di una dose mortale a Bruno Alberti, reato dichiarato estinto per

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