Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10018 del 27/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 10018 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIZZOLATO SIMONE N. IL 16/10/1968
avverso la sentenza n. 5484/2011 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

1. – Con sentenza dell’8

RITENUTO IN FATTO
o
2012, il Tribunale di Bologna ha condannato

l’imputato alla pena di € 5000,00 di ammenda, con sospensione condizionale, per il
reato di cui agli artt. 100, comma 3, e 159, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del
2008, per avere svolto lavori di cantiere con modalità difformi rispetto a quanto previsto
dal Piano di lavoro, in particolare non bonificando preventivamente i canali di gronda
delle acque piovane e rimuovendo vaste arie di copertura di un corpo di fabbrica, senza

presenti (il 20 marzo 2009).
2.

– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore,

un’impugnazione qualificata come appello, con la quale sostiene che avrebbe dovuto
essere assolto per non avere commesso il fatto, o per mancanza dell’elemento
soggettivo, e che, in ogni caso, la sentenza sarebbe carente quanto alla motivazione
della responsabilità penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Preliminarmente l’impugnazione – trasmessa a questa Corte con ordinanza
della Corte d’appello di Bologna del 7 luglio 2015 – deve essere qualificata come ricorso
per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro
sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto
recante condanna alla sola pena dell’ammenda.
Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure non riconducibili, neanche in
via interpretativa, alle categorie di cui all’art. 606 cod. proc. pen. Il ricorrente si limita,
infatti, a mere, indimostrate asserzioni sul profilo, puramente fattuale, della
responsabilità penale, senza minimamente prendere in considerazione il contenuto del
provvedimento impugnato. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, i fatti sono,
del resto, pienamente dimostrati, perché direttamente accertati dal funzionario che ha
svolto l’attività ispettiva, trattandosi di lavori eseguiti in aperta e consapevole violazione
del Piano di lavoro, che prevedeva espressamente che prima dell’inizio dell’attività
fossero bonificati i materiali raccolti lungo il percorso di scolo delle acque dove si
depositavano e si raccoglievano fibre di amianto, che poi venivano erose dagli agenti
atmosferici.
Né può essere in questa sede dichiarata la prescrizione del reato, che sarebbe
maturata, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, il 20 marzo 2014. In presenza
di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova infatti applicazione il principio,
costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità

eseguire la bonifica del solaio e senza avere raccolto i frammenti di lastre di eternit ivi

di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.,
ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione,
anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente
il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n.
42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA