Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10017 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10017 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NIANG MOR N. IL 28/08/1971
avverso la sentenza n. 350/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza dell’Il maggio 2015, la Corte d’appello di Torino ha confermato
la sentenza del Tribunale di Mondovì del 22 maggio 2014, con la quale l’imputato era
stato condannato, per i reati di cui agli artt. 517 e 648 cod. pen., alla pena di un mese
di reclusione ed euro 200,00 di multa.
2.

– Avverso sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per

cassazione, deducendo la carenza di motivazione in ordine all’affermazione di

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché si riferisce alla responsabilità penale,
profilo che non è stato oggetto del giudizio di appello, il quale era limitato alla sola
dedotta eccessività della pena. La Corte d’appello non era, dunque, tenuta a
pronunciarsi sul punto, ai sensi dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in forza del
quale la cognizione del giudice d’appello è limitata ai punti della decisione ai quale si
riferiscono i motivi proposti.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

responsabilità penale.

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