Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10016 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10016 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO CLAUDIO N. IL 19/11/1945
avverso la sentenza n. 1514/2013 TRIBUNALE di CROTONE, del
12/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 12 marzo 2015, il Tribunale di Crotone ha – per quanto qui
rileva – condannato l’imputato alla pena di C 1500,00 di ammenda, con sospensione
condizionale, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 64, 65, 71 del
d.P.R. n. 380 del 2001 (commessi il 28 marzo 2011).
2.

– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore,

un’impugnazione qualificata come appello, con cui deduce la nullità del decreto dì

notificato al difensore di fiducia solo 15 primi giorni prima dell’udienza, in violazione
dell’art. 552 cod. proc. pen. e che la relativa eccezione sarebbe stata tempestivamente
formulata all’udienza del 28 novembre 2014, mentre il Tribunale avrebbe ritenuto
tardiva la proposizione dell’eccezione in questione.
Con memoria depositata in prossimità dell’odierna camera di consiglio di questa
Corte, la difesa ha chiesto l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Preliminarmente l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per
cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro
sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto
recante condanna alla sola pena dell’ammenda.
Il ricorso è inammissibile, perché basato su una censura manifestamente
infondata. Correttamente il Tribunale ha ritenuto tardiva la proposizione dell’eccezione
relativa alla mancata tempestiva notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari, perché la stessa avrebbe dovuto essere sollevata all’udienza di costituzione
delle parti, del 25 settembre 2014 e non alla successiva udienza del 28 novembre 2014.
Deve infatti richiamarsi il principio secondo cui l’omessa notificazione all’imputato
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere eccepita, a pena di
decadenza, entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per
la prima volta l’accertamento della costituzione le parti (ex plurimis, sez. 5, 14 maggio
2014, n. 44825, rv. 262104).
Del tutto generica, perché non supportata da alcuna motivazione, risulta, poi, la
richiesta dì applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., in presenza di una fattispecie che
risulta, dalla stessa formulazione dell’imputazione, di non scarsa rilevanza, trattandosi
della mancanza di progetto esecutivo, di denuncia dei lavori al Genio civile e di direzione
dei lavori da parte di un tecnico competente, per opere realizzate in zona sismica

citazione, sul rilievo che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sarebbe stato

sottoposta vincolo paesaggistico e consistenti in pilastri di cemento armato e scale di
un edificio di notevoli dimensioni.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata

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