Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10015 del 27/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 10015 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

(ORDINA1N

5\\\ t

sul ricorso proposto da:
DIPERTE STEFANO N. IL 14/04/1965
avverso la sentenza n. 2705/2013 TRIBUNALE di BARI, del
04/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 4 febbraio 2014 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.,
il Tribunale di Bari ha applicato all’imputato la pena da questo richiesta, per il reato di
cui all’art. 10 ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, per avere omesso di versare
l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2009, per l’importo
complessivo di euro 128.355,00.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (Gazz. Uff. 16
aprile 2014, n. 17 – Prima serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti
commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento dell’imposta sul
valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non
superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. Successivamente lo
stesso articolo 10-ter è stato sostituito, ad opera dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 24
settembre 2015, n. 158 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015), con il seguente testo: «È
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per
il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore
aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro
duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta». Tale ultima, più favorevole,
formulazione trova applicazione, per il principio del favor rei di cui all’art. 2, quarto
comma, cod. pen., anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Poiché la contestazione mossa all’imputato nel caso di specie riguarda un omesso
versamento IVA di importo (euro 128.355,00) inferiore alla soglia di punibilità di euro
250.000,00, l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

cassazione, deducendo vizi della motivazione in punto di determinazione della pena.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA