Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10014 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10014 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GLAUDI GHERRY N. IL 01/05/1981
avverso l’ordinanza n. 627/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

– Con sentenza del 6 febbraio 2015, la Corte d’appello di Genova ha

confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia del 14 aprile 2009, con la quale
l’imputato era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art.
6, commi 1, 2, 6, della legge n. 401 del 1989, per avere trasgredito l’obbligo di
presentazione negli uffici della Questura in corrispondenza degli incontri di calcio dello
Spezia.

cassazione, deducendo la carenza di motivazione in ordine all’affermazione della
responsabilità penale, sul rilievo che non si sarebbero considerati la mancanza della
coscienza e della volontà in capo allo stesso imputato di trasgredire l’obbligo e la
mancata conoscenza dell’incontro di calcio, non appartenendo egli a gruppi organizzati,
ed essendo un soggetto a bassa scolarizzazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché si basa su mere, indimostrate asserzioni
relative alla mancanza dell’elemento soggettivo e alla non conoscenza del calendario
degli incontri di calcio della squadra dello Spezia. Entrambi tali elementi erano già stati
oggetto di doglianze, altrettanto generiche, nel giudizio di secondo grado, nel corso del
quale l’imputato si era limitato ad affermare di non essere a conoscenza della data
dell’incontro di calcio, ampiamente resa nota dai mezzi di informazione, senza fornire
alcun elemento a supporto di tale affermazione.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecìe, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma dì C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per

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