Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10010 del 27/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 10010 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CURIONI EMILIO N. IL 05/05/1964
GANDOLA ADRIANO N. IL 21/11/1959
avverso la sentenza n. 2046/2013 TRIBUNALE di COMO, del
23/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Como ha – per quanto qui rileva – condannato gli imputati alla
pena dell’ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 18, comma 5, 30, comma 1,
lettere a) e h), della legge n.157 del 1992.
2. — Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con
unico atto, impugnazioni qualificate come appello, lamentando l’erronea valutazione

circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Preliminarmente le impugnazioni devono essere qualificate come ricorsi per
cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposte contro
sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto
recante condanna alla sola pena dell’ammenda.
I ricorsi sono inammissibili.
L’atto di appello” è sottoscritto, infatti, dal solo difensore, non abilitato al
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. E la sottoscrizione dei motivi
d’impugnazione da parte del difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi
dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso
in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla
parte (ex multis, sez. 3, 13 novembre 2013, n. 48492, rv. 258000). E non può assumere
alcuna rilevanza la circostanza che il difensore si sia successivamente iscritto all’albo
speciale in data 22 febbraio 2013, perché ciò che conta è, evidentemente, la sua non
iscrizione al momento della presentazione del ricorso.
La rilevata inammissibilità, impedendo in radice la formazione del rapporto
processuale, preclude a questa Corte l’esame.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 1.000,00.
P.Q.M.

34,..0,0~4Aft,
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrentiTal pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

delle risultanze istruttorie circa la responsabilità penale, il mancato riconoscimento delle

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA