Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1001 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1001 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARONI ANDREA N. IL 12/07/1968
avverso la sentenza n. 5781/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Euu3.~.
che ha concluso per

q.R,6

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2015

à

Considerato in fatto
1. Con sentenza in data 22.1.2015 la Corte d’Appello di Milano confermava la
sentenza del Tribunale di Pavia di condanna di Baroni Andrea alla pena di giustizia per il
reato di omicidio colposo ai danni di Pasquale Scarannozzino, aggravato dalla violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ed in particolare dell’art.141 C.d.S.
All’imputato era stato contestato di aver percorso via Ghisoni, in Pavia, con direzione
Viale Repubblica, alla velocità di circa 30/40 km/h, non adeguata in relazione

d’urto all’imbocco di un ponticello sul Naviglio Pavese, così da aver colliso posteriormente
contro il velocipede condotto dalla persona offesa che, proveniente da viale Alzaia, in
violazione del segnale di “stop”, si era immesso con manovra di svolta a destra proprio
sulla via Ghisoni ad una velocità di circa 10 km/h, e si era portato al centro della
carreggiata davanti ai veicoli in movimento: nel sinistro lo Scaramozzino aveva subito un
massivo trauma cranico encefalico da cui era derivata la morte.
2. Nel ricostruire la dinamica del fatto la Corte di merito evidenziava il concorso di
colpa della vittima in misura del 50%, posto che procedendo in bicicletta non aveva
rispettato il segnale di stop, ma riteneva comunque la responsabilità dell’automobilista
che non aveva adeguato la velocità allo stato dei luoghi e non si era arrestato alla vista
del ciclista.
3. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, di fiducia lamentando la
inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione
sull’affermazione di responsabilità, atteso che l’evento lesivo era addebitabile
esclusivamente alla condotta colposa e imprevedibile dello Scaramozzino; in relazione
alla pena, censurava la pronuncia della Corte di merito che aveva operato un giudizio di
mera equivalenza e non di prevalenza tra l’aggravante contestata e le concesse
attenuanti generiche.

Ritenuto in diritto
4. Rileva il collegio la inammissibilità del ricorso, siccome fondato su motivi che si
risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e
disattesi dalla corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del
ricorso (così Sez.VI, 14.5.2009 n.20377; Sez.VI, 28.5.2009, n.22445).
4.1. Quanto all’affermazione di responsabilità, la Corte di merito ha ben
evidenziato, sulla base della ricostruzione della vicenda – in particolare della consulenza
tecnica redatta per il P.M. e confermata nel contenuto in dibattimento e della deposizione
del teste Tuccari che seguiva con la sua auto quella guidata dall’imputato – come il
Baroni, partito “con decisione” una volta scattato il semaforo verde, non avesse
moderato la velocità in relazione allo stato dei luoghi, in particolare alla ristrettezza

all’approssimarsi del limite di velocità pari a 5 km/h, posto poco più avanti del punto

ponticello della larghezza di appena mt.4,30 con plurime intersezioni, e ciò a prescindere
dal rispetto dei limiti di velocità, e come non si fosse avveduto della presenza del ciclista
che, per la lentezza con la quale si era avvicinato all’intersezione, ben poteva essere
valutato come potenziale situazione di pericolo, imprudenza dell’automobilista avvalorata
ancora dal fatto che non si era neppure accorto che il Tuccari aveva cercato di segnalare
il pericolo suonando il clacson.
Palesemente infondato dunque e già disatteso dalla Corte di Milano il motivo volto

4.2. Lo stesso dicasi con riferimento alla doglianza relativa all’asserito vizio di
motivazione in ordine alla dosimetria della pena: il giudice di appello, nel confermare la
sentenza di primo grado, ha infatti evidenziato la gravità della colpa dell’automobilista sul
rilievo che il comportamento della vittima era “tranquillamente osservabile (e da altri
osservato)” e dunque l’evento poteva essere evitato osservando la normale regola di
prudenza doverosa nella circolazione, e a tale elevato grado di colpa è stata commisurata
la pena, previo giudizio di bilanciamento tra le aggravanti contestate e le concesse
attenuanti generiche, mentre nessun elemento di novità è stato prospettato dal
ricorrente per la più benevola valutazione di prevalenza.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di e 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

a confutare le ragioni poste a base del giudizio di colpevolezza.

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