Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1001 del 03/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1001 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARNIERI DONATELLA N. IL 06/11/1976
SPINELLI ALESSANDRO N. IL 12/05/1983
LAMOLINARA SILVIA N. IL 16/05/1983
avverso la sentenza n. 2080/2012 TRIBUNALE di MACERATA, del
04/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 03/06/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
-che va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla GUARNIERI, in quanto si
dà espressamente atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle
condizioni tutte, positive e negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla riscontrata assenza dei
presupposti per la pronuncia di una sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.;
il che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di
motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano
difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del
medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece
desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra
le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III,
19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio —30
giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n.
34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688,
Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455,
Alba, RV 252085);
– che, quanto agli appelli proposti nell’interesse di SPINELLI e della
LAMOLINARA, gli stessi vanno qualificati come ricorsi e dichiarati inammissibili
per ragioni del tutto analoghe a quelle sopraindicate;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun ricorrente;
P. Q. M.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., furono
applicate a GUARNIERI Donatella, SPINELLI Alessandro e LAMOLINARA Silvia,
per il reato di furto aggravato in abitazione, le pene da ciascuno concordate con la
pubblica accusa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, la GUARNIERI, denunciando carenza di motivazione in ordine alla mancata
applicazione dell’art. 129 c.p.p.;
– che avverso la medesima sentenza ha proposto appello SPINELLI Alessandro,
denunciando, con atto a firma dell’avv. Maurizio Ballerini, errata valutazione delle
risultanze processuali ed eccessività della pena; con atto a firma dell’avv. Nello Di
Sabatino, eccessività della pena; con atto a firma dell’avv. Giancarlo De Marco,
mancata prevalenza della riconosciuta attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. ed
eccessività della pena;
– che ha pure proposto appello, con atto a firma dell’avv. Luca Pellegrini,
LAMOLINARA Silvia, denunciando eccessività della pena e mancata concessione
delle attenuanti generiche;

13 6E
Il Furweto

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2014

rio Giudiziario
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La Corte, qualificati come ricorsi gli appelli di Spinelli Alessandro e Lamolinara
Silvia, dichiara inammissibili detti ricorsi nonché quello di Guarnieri Donatella e
condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al
versamento della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deci
ma, il 3 giugno 2013
Il Pres ente

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