Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10007 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10007 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANFILIPPO ANTONIO N. IL 14/09/1965
avverso la sentenza n. 539/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Milano ha confermato, quanto alla responsabilità
penale, la sentenza del Tribunale di Milano, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la
quale – per quanto qui rileva – l’imputato odierno ricorrente era stato condannato,
riconosciute le attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di un anno e sei mesi
di reclusione, per i reati di cui agli artt. 334 e 349 cod. pen., per avere sottratto
un’autovettura sottoposta a sequestro e per avere violato i sigilli apposti sulla stessa

beneficio della la sospensione condizionale della pena.
2.

— L’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione,

deducendo, con unico motivo di doglianza, la mancanza del dolo del reato di cui all’art.
334 cod. pen., sul rilievo che egli aveva semplicemente proceduto alla demolizione del
veicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato sulla mera indimostrata asserzione
della mancanza del dolo del reato di cui all’art. 334 cod. pen. Si tratta, del resto, di un
assunto che trova puntuale smentita nelle conformi motivazioni delle sentenze di primo
e secondo grado – non specificamente contestate sul punto – dalle quali emerge che
l’imputato voleva sottrarre l’auto alla procedura esecutiva, tanto da omettere persino di
indicare la sorte dell’auto in questione, allo scopo di evitarne la confisca e, inoltre,
reiterando una condotta illecita analoga ad una precedente, da cui gli era derivata la
contestazione di un’infrazione al codice della strada.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C L000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

autovettura, con la recidiva (12 giugno 2009). La Corte d’appello ha concesso il

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