Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10003 del 27/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10003 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SINATRA BIAGIO N. IL 19/05/1967
avverso la sentenza n. 9473/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
19/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;
Data Udienza: 27/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il 19 agosto 2014, il
Tribunale ha applicato all’imputato la pena di anni due e mesi tre di reclusione ed euro
7.700,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990;
con la recidiva infraquinquennale.
2.
– Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
chiedendone l’annullamento e lamentando la violazione dell’art. 444, cod. proc. pen.,
si proceda contro un recidivo ex art 99, quarto comma, cod. pen., qualora la pena finale
sia superiore a due anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Dalla motivazione della sentenza impugnata, si evince che il giudice ha inteso
considerare sussistente la recidiva infraquinquennale, non reiterata; con la conseguenza
che non si pone alcun limite di pena ai fini dell’ammissione dell’imputato al
patteggiamento ex art. 444, comma 1-bis, cod. pen. In ogni caso, anche qualora il
giudice avesse ritenuto sussistente la recidiva reiterata, l’imputato non avrebbe avuto
interesse ad impugnare la sentenza, a fronte di una statuizione a lui complessivamente
favorevole, anche se contra legem.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.
nella parte in cui vieta l’applicazione della pena su richiesta della parte nel caso in cui