Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10002 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10002 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALAZZOLO MASSIMO N. IL 25/12/1989
avverso la sentenza n. 3590/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 3 ottobre 2014, la Corte d’appello di Palermo ha confermato
la sentenza del Tribunale di Palermo dell’Il luglio 2012, resa all’esito di giudizio
abbreviato, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di quattro mesi di
reclusione e C 8000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 6, comma 1, lettera

d), del

d.l. n. 172 del 2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008, per avere trasportato rifiuti
non pericolosi in assenza di autorizzazione (il 29 giugno 2010).

cassazione, deducendo la mancanza della motivazione quanto alla responsabilità
penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

– Il ricorso è inammissibile, perché sostanzialmente privo di censure

compiutamente formulate. Tale non può essere considerata, infatti, la mera deduzione
della mancanza di motivazione, priva di qualsivoglia riferimento alla motivazione della
sentenza. Non vengono sottoposti a critica, in particolare, i passaggi nei quali il
Tribunale della Corte d’appello danno conto del fatto che l’imputato, proprietario e
conducente di un veicolo, era stato colto dai carabinieri nella flagranza del reato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

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