Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10001 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10001 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

ALDO FIALE
GASTONE ANDREAZZA
ALDO ACETO
ANDREA GENTILI
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

– Presidente – Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RASPATELLI ANNA N. IL 26/01/1969
IANNOLA LAURA N. IL 25/06/1994
avverso la sentenza n. 2489/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
17/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

ORDINANZA
N.

04.2,

REGISTRO GENERALE
N. 39783/2014

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 17 marzo 2014, la Corte d’appello di Bari ha confermato,
quanto alla responsabilità penale, rideterminando le pene in diminuzione, la sentenza
del Tribunale di Trani del 2 maggio 2013, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la
quale le imputate erano state condannate, concesse le circostanze attenuanti generiche
con giudizio di equivalenza, per il reato di cui agli artt. 73, 80, comma 2, del d.P.R. n.
309 del 1990, per la detenzione di ingenti quantitativi di eroina e hashish.

per cassazione di identico contenuto, lamentando, il mancato proscioglimento ex art.
129 cod. proc. pen. L’imputata Raspatelli ha anche presentato ricorso personalmente,
deducendo la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con prevalenza sulla contestata
aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – I ricorsi sono inammissibili, perché del tutto generici in relazione al lamentato
mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nell’ambito, peraltro, di un giudizio
di appello che riguardava solo il trattamento sanzionatorio e non anche la responsabilità
penale. Del tutto priva di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata risulta,
del pari, la censura, proposta dall’imputata Raspatelli, relativa al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti con prevalenza sull’aggravante dell’ingente
quantità. Sul punto, la sentenza risulta, del resto, correttamente motivata, perché fa
riferimento alla quantità e alla qualità delle sostanze detenute, nonché al precedente
penale a carico dell’imputata. Quarto al trattamento sanzionatorio, lo stesso è stato
determinato nel minimo edittale, senza alcun aumento per la continuazione fra la
fattispecie di detenzione di droghe pesanti e quella di detenzione di droghe leggere;
cosicché la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha avuto l’effetto di
rimodulare il trattamento sanzionatorio per queste ultime, non assume rilevanza nel
caso di specie.
4. – I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.

2. – Avverso la sentenza, le imputate hanno proposto, tramite il difensore, ricorsi

*.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

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