Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10001 del 22/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10001 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMICO MICHELE N. IL 23/09/1983
avverso l’ordinanza n. 87/2012 TRIBUNALE di CALTANISSETTA,
del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

b

Data Udienza: 22/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, con
ordinanza del 30/10/2012 rigettava l’istanza di riconoscimento del vincolo della
continuazione avanzata da Amico Michele in relazione alle sentenze di condanna
per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen., 6 bis legge 401 del 1989, 651 cod. pen.,
624 cod. pen. e 573 cod. pen..
Secondo il Giudice si trattava di condotte eterogenee realizzate in un ampio

La richiesta non poteva essere accolta nemmeno parzialmente, atteso che
tutti i reati commessi sono caratterizzati dalla assoluta singolarità del contesto in
cui sono stati consumati e non sono stati, pertanto, oggetto di una
rappresentazione mentale unitaria ed anticipata né sono stati finalizzati ad un
obiettivo unitario.

2. Ricorre per cassazione Amico Michele, sostenendo che l’interpretazione
adottata dal Giudice era limitativa e penalizzante nei suoi confronti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi esposti sono del tutto
generici, limitandosi il ricorrente a sostenere l’erroneità della decisione
impugnata e a rivendicare il diritto al riconoscimento della continuazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2013
.
– —

arco temporale, nelle quali non era ravvisabile un unico disegno criminoso.

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