Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10000 del 22/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10000 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANISCALCO GIUSEPPE N. IL 23/06/1966
avverso la sentenza n. 436/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 22/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 18/10/2012,
pronunciando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della precedente
sentenza da parte di questa Corte limitatamente alla mancata motivazione sulla
richiesta di concessione delle attenuanti generiche, pronunciando sull’appello
proposto da Maniscalco Giuseppe avverso la sentenza del Tribunale di Enna di
condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per reati fallimentari,

all’imputato le attenuanti generiche.
La decisione si fondava sulla obiettiva gravità dei fatti (sottrazione di euro
835.000, anomalie di una compravendita di lana di ingente valore da un
commerciante inglese).

2. Ricorre per cassazione Giuseppe Maniscalco, deducendo contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione.
Il giudice di rinvio non aveva fatto altro che richiamarsi ai criteri utilizzati
nella sentenza annullata per confermare l’entità della pena applicata dal
Tribunale, senza peraltro indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto della
richiesta di concessione delle attenuanti generiche: in particolare non erano stati
tenute in considerazione i non gravi precedenti penali riportati dall’imputato e la
sua condotta processuale, che aveva permesso di ricostruire i fatti contestatigli.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

La motivazione della Corte territoriale della decisione di non concedere
all’imputato le attenuanti generiche non è affatto stereotipata ma è, al contrario,
assai ampia e fondata sulle emergenze processuali, alla luce delle quali la Corte
ha ritenuto che la gravità del fatto non permettesse la concessione
dell’attenuante invocata.

Del tutto inconferenti e generici sono gli elementi indicati dal ricorrente già
nell’atto di appello: il fatto che i suoi precedenti penali non fossero gravi
potrebbe non essere ostativo alla concessione dell’attenuante ma, certamente,
non è elemento tale da giustificare la sua applicazione; quanto alla condotta
processuale dell’imputato, si deve osservare che, al contrario, la Corte ha

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ritenuti riuniti per continuazione, confermava la sentenza impugnata, negando

ritenuto non solo imprudente, ma sospetta l’operazione oggetto del capo di
imputazione sub B), ritenendo, quindi, che l’imputato non avesse affatto chiarito
la sua condotta.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non

Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 22 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte

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