Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1000 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1000 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
PALERMO
nei confronti di:
OSEI RICHARD N. IL 15/03/1982
avverso la sentenza n. 9415/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PALERMO, del 22/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
4:1Uisentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 17/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il 22/05/2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Palermo, nel corso dell’udienza fissata a seguito di opposizione dell’imputato al
decreto penale di condanna con richiesta di applicazione della pena, ha revocato
il decreto penale di condanna emesso in data 18/10/2012 nei confronti di Osei
Richard e dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del medesimo perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il Giudice per le indagini
preliminari ha ritenuto che la contravvenzione di cui all’art.116, commi 1 e 13

sanzione amministrativa dall’art.19, comma 1, lett. a) del d. 1gs. 30 dicembre
1999, n.507.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Palermo ricorre per cassazione per violazione di legge, avendo il giudice ritenuto
sanzionata amministrativamente la violazione di cui all’art.116, commi 1 e 13 del
cod. strada che, invero, a norma del d.l. 3 agosto 2007, n.117, convertito con
modificazioni dalla 1.2 ottobre 2007, n.160, è previsto dalla legge come reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Occorre, preliminarmente, osservare che nel giudizio fissato a seguito di
opposizione a decreto penale di condanna il giudice che ritenga che il fatto
contestato non è previsto dalla legge come reato è tenuto a pronunciare
sentenza di assoluzione a norma dell’art.530 cod. proc. pen.
3. In ogni caso, la condotta di guida di un motoveicolo senza aver
conseguito la patente di guida posta in essere, come nel caso in esame, in data
17/03/2012, costituisce reato in quanto, a far data dal 4/08/2007, è in vigore il
d.l. n.117/2007, convertito con modificazioni dalla I. n.160/2007, che all’art.l
prevede espressamente la sanzione dell’ammenda, così modificando la
previgente disciplina indicata nel provvedimento impugnato.
4. L’accertata violazione di legge impone l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo
per l’ulteriore corso, dovendosi provvedere da parte del Giudice per le indagini
preliminari all’esame della richiesta di applicazione della pena formulata in sede
di opposizione al decreto penale, a norma dell’art.464 cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio; dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.
Così deciso il 17/12/2013

del d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 contestata all’imputato fosse punita con

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