Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 100 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 100 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MAZZER GIACOMO EZIO N. IL 03/02/1942
2) MOLTENI ANNA CARLA N. IL 01/08/1941
avverso la sentenza n. 175/2010 TRIB.SEZ.DIST. di ERBA, del
12/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. )4 -0044.A.vn-0,4%
che ha concluso per 2,„

Udito, per
Udit i difens

arte civile, l’Avv
vv.

Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 12.6.2012 il Tribunale di Corno, sezione distaccata di

Erba, condannava Giacomo Mazzer e Anna Carla Molteni alla pena di euro 300 di
ammenda ciascuno in relazione al reato di cui all’art. 659 cod. pen., accertato
sino al 3.12.2007, per avere, nella qualità di soci amministratori della «Mazzer
materie plastiche di Mazzer Giacomo e C. s.n.c.>> disturbato il riposo e le
occupazioni delle persone con emissioni acustiche provocate dal funzionamento

arrecava disturbo a Carlo Vecchietti.
La affermazione della responsabilità degli imputati veniva fondata sulle
circostanze di fatto emerse in dibattimento ed in specie: sull’accertata ubicazione
dell’azienda dalla quale provenivano le immissioni rumorose rispetto
all’abitazione della persona offesa; sulla individuazione della zonizzazione
dell’area; sulle accertate immissioni superiori ai limiti consentiti dal DPCM
14.11.1997 come verificate dall’ARPA in occasione di due sopralluoghi sia
quando l’impresa Mazzer era in funzione, sia quando la stessa non operava.
In particolare, il tribunale rilevava che era stata effettuata una misurazione
fonometrica precisa del limite differenziale di emissione all’interno dell’abitazione
del Vecchietti tra il rumore residuo ed il rumore prodotto dalla Mazzer in
condizioni ambientali pressoché identiche, in ore notturne e con finestra aperta,
rilevando un differenziale di dieci decibel a fronte di un limite legale di tre
decibel.
Il tribunale negava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
sottolineando i precedenti specifici per violazioni in materia di inquinamento delle
acque a carico degli imputati e l’entità delle rumore differenziale accertato.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore
di fiducia, con un unico atto.
Con il primo motivo di ricorso denunciano il vizio di motivazione della
sentenza impugnata per manifesta illogicità e contraddittorietà in primo luogo
avuto riguardo all’accertamento della zonizzazione dell’area in cui si trova la
sede dell’azienda, atteso che pur essendo classificata nel piano di zonizzazione
del comune in classe quarta (area ad intensa attività umana), la stessa persona
offesa ha affermato che la sua è l’unica abitazione presente ed è circondata
unicamente da insediamenti produttivi. Pertanto, la zona dovrebbe essere
indicata in classe quinta (area prevalentemente industriale).
Si contesta, inoltre, che dall’istruttoria dibattimentale sia emersa la prova
della provenienza dall’azienda di immissioni rumorose in eccesso, oltre i limiti
consentiti dalla legge (DPCM 14.11.1997). Infatti, la zona in
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cui si trova

degli impianti, risultate superiori ai valori limite differenziali, ed in particolare,

l’abitazione della persona offesa è circondata da insediamenti produttivi e le
doglianze della stessa non sono cessate dopo gli interventi di bonifica effettuati
dalla ditta Mazzer, come ha riferito la stessa persona offesa. Inoltre, il tecnico
dell’ARPA ha riferito che i rilievi fonometrici sono stati effettuati soltanto
nell’abitazione del Vecchietti e non nello stabilimento Mazzer. Pertanto, è del
tutto indimostrato che sia stata la ditta Mazzer a causare le immissioni rumorose
eccedenti i limiti consentiti dalle legge. Ed anzi, dette immissioni persistono
anche dopo gli interventi di bonifica effettuati dalla ditta.

relazione alla determinazione della pena irrogata quasi nella misura massima ed
avuto riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si rileva che i precedenti dei ricorrenti si riferiscono a fatti risalenti (1995 e
2005) e, quanto all’entità del superamento dei limiti delle immissioni si ribadisce
il mancato accertamento della provenienza esclusiva dalla ditta Mazzer.
Si lamenta, altresì, la mancata valutazione della circostanza che i ricorrenti
si sono immediatamente attivati al fine di eliminare le conseguenze dannose
effettuando consistenti interventi di bonifica acustica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del
provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della
pronunzia sia effettiva e non meramente apparente; che non sia
«manifestamente illogica», ossia risulti sorretta nei suoi punti essenziali da
argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della
logica; che non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da
insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche
tra le affermazioni in essa contenute; che non risulti logicamente incompatibile
con altri atti del processo (Sez. 6, n. 10915, 15/03/2006, Casula). Tale controllo,
per sua natura, è destinato a tradursi – anche a fronte di una pluralità di
deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di
motivi di ricorso – in una valutazione di carattere necessariamente unitario e
globale sulla reale esistenza della motivazione e sulla permanenza della
resistenza logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta,
infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. E d’altro canto, perché
3

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge in

sussista il vizio di motivazione non è sufficiente che gli atti del processo invocati
dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e
valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti
e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una
ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. E’, invece,
necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere
l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza
esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di

interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente
incongrua o contraddittoria la motivazione.
Esaminati in quest’ottica, i rilievi mossi dai ricorrenti in ordine alla
motivazione della sentenza impugnata risultano manifestamente infondati
avendo il giudice compiutamente argomentato in ordine alle ragioni sulle quali ha
fondato il proprio convincimento.
In particolare, quanto alla prova della provenienza dagli impianti della ditta
Mazzer delle immissioni rumorose, oltre i limiti consentiti dalla legge (DPCM
14.11.1997) nella sentenza si dà atto che le rilevazioni fonometriche sono state
effettuate sia quando la ditta era in attività che quanto era chiusa nelle
medesime condizioni di tempo e di luogo.
Si sostanziano, invero, in censure di fatto non valutabili nel giudizio di
legittimità le doglianze dei ricorrenti in relazione all’accertamento della
zonizzazione dell’area in cui si trova la sede dell’azienda, essendo, all’evidenza,
preclusa in questa sede qualsivoglia valutazione avuto riguardo alla

effettiva

situazione di fatto che, ad avviso dei ricorrenti, non corrisponderebbe alla
formale classificazione della zona.
E’, altresì, manifestamente infondato il ricorso per quel che riguarda la
determinazione della pena inflitta ed il mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.

E’ noto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art.
62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice
con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,
non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente
motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno
dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n.
42688, 24/09/2008, Caridi, rv.

242419). A

detti canoni si è attenuta,

all’evidenza, la Corte di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
4

disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo

ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille)
ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille (1.000,00) euro ciascuno

Così deciso, il 30 novembre 2012.

alla cassa delle ammende.

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