Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10 del 30/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Di Benedetto Pietro Paolo n. a Palermo il 13./3/1989
avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila in data 16/4/2015 che riformava
parzialmente quella del Tribunale di Pescara del 1/7/2014
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell’udienza pubblica del 30/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Oscar Cedrangolo , che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con

sentenza resa in data

1/7/2014 il Tribunale di Pescara

dichiarava l’imputato

responsabile dei delitti di rapina pluriaggravata e continuata e ricettazione di autoveicoli
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Data Udienza: 30/11/2016

condannandolo alla pena di anni 9 mesi 4 di reclusione ed euro 3500,00 di multa. La Corte
d’Appello di L’Aquila con l’impugnata sentenza assolveva il Di Benedetto dalla rapina
ascrittagli al capo 3 della rubrica e dalla contestata ricettazione della Fiat Uno di cui al capo 4,
disapplicava la recidiva e determinava la pena in anni 5 mesi 6 di reclusione ed euro 2mila di
multa.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato , a mezzo del
difensore , deducendo :
il vizio di motivazione per travisamento del fatto a norma dell’art. 606 lett. e)

cod.proc.pen.

in relazione alla rapina commessa in data 24/1/2013 presso l’esercizio

commerciale Lucky House, avendo la Corte ritenuto, contrariamente alle emergenze acquisite,
che la rapina fosse stata consumata intorno alle ore 11,00, e non alle 10,35, pervenendo per
tal via a collegare il fatto delittuoso con la presenza della Fiat 500 di provenienza illecita
documentata dal fotogramma acquisito che reca sovrimpressa l’ora delle 11,21 seguente,
orario incompatibile con la ricostruzione dell’episodio e in particolare con la fuga dei
responsabili;
2.2 l’illogicità della motivazione nella parte relativa alla ritenuta riconducibilità al Di Benedetto
delle due rapine contestate ai capi 1 e 2 della rubrica fondata sul presupposto del rinvenimento
nella maniglia interna della Fiat 500 di un’impronta digitale appartenente all’imputato, non
risultando le corrispondenze papillari documentate graficamente e potendo al più la
circostanza costituire indizio di responsabilità per il furto dell’autoveicolo non anche per le
rapine con lo stesso commesse;
2.3 la carenza di motivazione in ordine alla valutazione del riconoscimento della voce
dell’imputato da parte di Di Lorenzo Victor, non avendo la Corte dato adeguata risposta alle
doglianze difensive circa le modalità del riconoscimento e la distanza temporale dal fatto in cui
lo stesso avvenne;
2.4 la violazione dell’art. 606 lett. c) cod proc. pen. con riguardo alla ritenuta utilizzabilità del
contenuto delle testimonianze riferite a videoregistrazioni non acquisite agli atti e correlata
violazione del contraddittorio nella formazione della prova per avere la Corte territoriale
valorizzato le dichiarazioni testimoniali di quanti avevano avuto accesso alle videoregistrazioni
relative alle rapine, mai acquisite agli atti, con conseguente violazione dei diritti della difesa;
2.5 la carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 co 1 lett. e) cod. proc.pen. nella parte
relativa alla ritenuta responsabilità del Di Benedetto per la rapina avvenuta il 6.2.2013 presso
il Supermercato Todis di Spoltore per avere la Corte d’Appello fondato il giudizio di
responsabilità del ricorrente sulla base della deposizione del teste De Felice che aveva
annotato la targa della Fiat 500 utilizzata dai rapinatori per la fuga, omettendo di valutare che
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si ignora la data di rilascio dell’impronta rinvenuta sul veicolo, alla cui guida vi era soggetto i
cui connotati non corrispondono a quelli dell’imputato;
2.6 la violazione di legge in relazione al delitto contestato sub 4), stante l’erronea applicazione
della fattispecie di ricettazione in luogo di quella di furto aggravato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi . Invero, i vizi motivazionali

preclusa in sede di legittimità dal momento che l’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., non
consente alla Corte adita di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai
giudici di merito. La rispondenza delle valutazioni operate in punto di fatto alle acquisizioni
probatorie può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a
condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la
contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile “ictu oculi”, condizioni nella
specie non ravvisabili. Infatti, i profili attinenti la ricostruzione delle condotte addebitate al
ricorrente e la disamina delle specifiche fonti probatorie da cui è stata tratta la prova di
responsabilità sono stati oggetto da parte della Corte territoriale di uno scrutinio che, alla
stregua della motivazione resa, appare esente da incongruenze e patenti fratture logicoargomentative.
4. Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione alle violazioni di legge oggetto delle censure
sub 4 e 6.

Quanto alla violazione del contraddittorio nella formazione della prova conseguente alla
mancata acquisizione delle riprese degli impianti di videoregistrazione e alla conseguente
ammissione della testimonianza degli operanti sui contenuti delle registrazioni visionate,
osserva il Collegio che- trattandosi di riprese effettuate al di fuori e prima dell’instaurazione
del procedimento- devono essere qualificate non già come prove atipiche, bensì come
documenti, per la cui acquisizione, dunque, non è necessaria l’instaurazione del
contraddittorio previsto dall’art. 189 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37367 del 6/5/2014, Rv
261930; n. 4978 del 17/11/2009 , Rv. 246071). Da siffatta qualifica discende la piena
legittimità delle testimonianze in ordine al contenuto rappresentativo dei cennati documenti e
la conseguente infondatezza della dedotta inutilizzabilità della prova orale (Sez. 6, n. 37367
del 06/05/2014 , Seppia, Rv. 261931).
Con riguardo alla pretesa erronea applicazione dell’art. 648 cod.pen. v’è da rilevare che la
sussistenza del reato è stata congruamente argomentata dalla sentenza di primo grado che
sul punto si salda a quella d’appello, costituendo un unico corpus motivazionale. I giudici di

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che sostanziano i motivi sub 1,2,3,5 tendono ad una rilettura dei materiali probatori acquisiti

merito hanno fatto buon governo dei principi in materia, alla luce della giurisprudenza di
legittimità secondo cui risponde di ricettazione l’imputato, che, attinto da elementi
univocamente probanti la disponibilità della refurtiva e in mancanza di emergenze indicative
del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile
dell’origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016 , Ancona, Rv.
267969; n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264).

e alla sanzione pecunia indicata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30/11/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Anna Maria Qe Santis

Giacdmo Fumu

“/

5. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alla spese processuali

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