Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 10 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Renato Facchin, nato a San Bonifacio il 22/04/1942
Agnese Saggiotto, nata a San Bonifacio il 18/10/1944
avverso la sentenza del 02/04/2012 della Corte d’appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito l’avv. Mario Di Toro in favore dei ricorrenti, che si è riportato ai ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 02/04/2012, ha
confermato la condanna di Renato Facchin ed Agnese Saggiotto in relazione al
reato di calunnia pronunciata dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di
Soave, in data 27/11/2002.
La falsa accusa riguardava l’individuazione delle vicine di casa quali autrici
di volontarie graffiature della carrozzeria dell’auto di proprietà di Facchin.
2.

Ha proposto ricorso la difesa degli imputati deducendo per Renato

Facchin l’erronea valutazione del fatto contestato, con riferimento all’elemento
psicologico del reato, poiché questi si limitò a presentare la denuncia di
danneggiamento sulla base di quanto riferitogli dalla moglie in ordine all’azione
consumata dalle vicine, sulla cui percezione diretta egli nulla sarebbe stato in
grado di riferire. Conseguentemente nei suoi confronti mancava l’elemento

Data Udienza: 27/11/2013

essenziale della configurazione del reato, costituito dalla consapevolezza
dell’innocenza dell’incolpato.
Con riguardo alla Saggiotto si deduce analogamente erronea valutazione
dell’elemento psicologico, assumendo che la donna, a causa dei dissidi costanti
nel tempo avuti con le vicine di casa, aveva di fatto percepito erroneamente la
loro condotta, essendo convinta dell’azione da queste realizzate del

3. Con il secondo motivo si deduce illogicità della motivazione, in quanto
fondata sulle dichiarazioni del teste Zappon, malgrado la chiara difficoltà da
questi dimostrata nel dover riferire fatti molto risalenti nel tempo che l’avevano
indotto a confermare le circostanze già espresse, con modalità che davano conto
della loro inattendibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Le argomentazioni poste a base del ricorso si limitano a riproporre le
versioni difensive che hanno fondato il gravame di merito, ignorando quanto, in
maniera coerente e conforme alle risultanze, ha valutato in proposito la Corte
territoriale.
In particolare, la versione posta a fondamento della difesa del Facchin,
risulta smentita dalle dichiarazioni del teste Zappon, il quale ha dichiarato che
l’uomo, nel corso di una conversazione avuta con lui, si era mostrato ben
consapevole che il danno era stato realizzato da alcuni ragazzi all’interno di un
parcheggio del supermercato, situazione che evidenzia la piena consapevolezza
dell’innocenza delle incolpate, confermata anche dalle precisazioni rese dagli
odierni ricorrenti solo a seguito dell’emersione di tali dati, sul luogo e la modalità
di accertamento del danno, che risultavano dissonanti con quanto affermato in
precedenza.
A fronte di tale ricostruzione, avvalorata altresì da prove che hanno
attestato impossibilità per le accusate di essere nel diverso luogo indicato quale
teatro dei fatti, al tempo della loro verificazione, nel ricorso, lungi dal dedurre
contraddizioni o illogicità contenute nella sentenza, si ripropongono i medesimi
rilievi di fatto, al fine di sollecitarne una nuova valutazione di merito, preclusa in
questa sede.
Del tutto generica è la deduzione della certezza nutrita dalla Saggiotto
della percezione delle sue vicine nei pressi dell’auto, all’atto del suo
danneggiamento, in quanto, attesa la dimostrata impossibilità della verificazione
dell’evento a cura di queste ultime, ed in mancanza della dimostrazione, nel

2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 27410/2012

danneggiamento dell’auto del marito.

corso del giudizio di merito, di un disturbo percettivo della realtà da parte
dell’interessata, tale soggettiva certezza non è idonea precludere l’accertamento
della consapevolezza dell’innocenza delle incolpate.
Analogamente inammissibile è la sollecitata svalutazione della
testimonianza resa da Zappon, in quanto non fondata su un preteso
travisamento delle risultanze, ma su un’argomentazione di generica

merito, non riproponibile in questo grado.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma
indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 27/11/2013.

inattendibilità, che rimanda ad un ambito valutativo proprio del giudizio di

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