Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10 del 19/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 10 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
LEGLIL ABDELLILAH N. IL 04/08/1970
avverso la sentenza n. 326/2013 GIUDICE DI PACE di UDINE, del
20/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F~AcA7to Fla4,4 ro IAC01/ 1 ELL3
che ha concluso per /2 la
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
4

Data Udienza: 19/11/2014

ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data20.1.2014, il giudice di pace di Udine dichiarava estinto il
reato di violazione dell’art. 10 bis d.lgs 286/1998, contestato a LEGLIL Abdellilah, per
particolare tenuità del fatto.
Il giudice a quo riteneva che il fatto in questione, consistito nell’accertato
trattenimento nel nostro Stato del prevenuto, privo dei documenti o di titolo

tenuità, considerato che era incensurato e non era in possesso del denaro necessario
per fare rientro nel suo paese di origine (il Marocco).

2. Avverso tale decisione, ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso la corte d’appello di Trieste, per dedurre vizi motivazionali. Viene
contestato che la motivazione sia apparente e seriale, avendo fatto perno sulla ritenuta
indisponibilità di mezzi dell’interessato per fare rientro nel suo paese, non
adeguatamente comprovata, visto che questi mai allegò difficoltà, nè fornì giustificazioni
del suo ingresso in Italia, essendo rimasto contumace; quanto al dato
dell’incensuratezza non poteva essere valorizzato, dovendo ricondursi al fatto che lo
stesso era da poco in Italia. E’ stato fatto di rilevare che la causa estintiva poteva
essere applicata al reato oggetto del giudizio, ma sarebbe stato necessario per
addivenire alla conclusione sulla particolare tenuità del fatto un più adeguato discorso
giustificativo.

Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sebbene debba essere ribadito che l’istituto dell’esclusione della procedibilità per
particolare tenuità del fatto di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34 in materia di
procedimento dinanzi al giudice di pace, si applica, ove ne ricorrano i presupposti,
anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato,
oggetto della contestazione in esame ( Sez. I, 5.7.2013, n. 35742, nonché Sez. I, n.
13412 del 08/03/2011, Rv. 249855, che richiama la sentenza della Corte cost., in
subiecta materia, n. 250 del 2010), non può non essere rilevato che nella presente
sentenza la motivazione sul punto è meramente apparente: il giudice a quo ha ancorato
la valutazione sulla marginalità del fatto al profilo dell’incensuratezza dell’imputato che
di per sè non è significativo, anche considerato che il soggetto era giunto da poco
tempo in Italia, ma soprattutto l’ha fondata su un dato presuntivo (mancata
disponibilità di denaro per l’acquisto del biglietto di viaggio per fare ritorno allo stato di

legittimante la presenza o permanenza in Italia, rivestiva carattere di particolare

provenienza) che non era stato consegnato alle carte processuali nè dall’interessato, che anzi, non si era presentato al processo e dunque non aveva dato giustificazione
del suo trattenimento presunto illegale- né da altre fonti
Il discorso giustificativo è inadeguato, perché non correlato ad evidenze tali da
consentire una valutazione basata non su ipotesi, ma su dati concreti , così
esponendosi ai rilievi critici avanzati dal Procuratore Generale ricorrente. Ne deve
seguire l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice di pace di
Udine.
Così deciso in Roma, addì 19 Novembre 2014.

giudice di pace di Udine.

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