Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10 del 02/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 10 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da
1. Caretto Erika, nata a Torino il 29/07/1981
2. Giroldo Luigi; nato a Gattinara il 1/10/1986
3. Hosokawa Toshiyuki, nato a Cagliari 1’8/11/1984
4. Milan Paolo, nato a Carignano il 12/04/1983
5. Pisano Marco, nato a Torino 1’8/06/1991

avverso la ordinanza del 4/06/2015 del Tribunale di Torino

visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 02/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 giugno 2015, il Tribunale del riesame di Torino, in
parziale riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torino che aveva applicato a Erika Caretto, Luigi Giroldo, Toshiyuki
Hosokawa, Paolo Milan e Marco Pisano la misura cautelare della custodia in
carcere per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, ha sostituito a
Giroldo la misura cautelare con quella degli arresti domiciliari, con divieto di

Secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, gli indagati, insieme
ad altre persone non ancora identificate, parzialmente travisati con cappucci e
sciarpe, avrebbero con violenza cercato di liberare alcuni cittadini
extracomunitari clandestini fatti salire dalla Polizia su un mezzo per
accompagnarli in Questura; ne sarebbe seguita una carica di alleggerimento
della Polizia alla quale i manifestanti avrebbero reagito, sferrando calci e pugni in
direzioni degli agenti.
Il Tribunale, quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto sussistente un
rilevante pericolo, concreto e attuale, di recidiva specifica, desunto dall’assenza
di remore degli indagati ad ostacolare, facendo uso di violenza, l’attività
istituzionale della Polizia e dai plurimi precedenti per reati motivati da un analogo
movente ideologico (Carretto: una condanna non definitiva per reati di cui agli
artt. 336, 339 e 610 cod. pen., nonché pendenze ex artt. 628, 633, 659 e 703
cod. pen.; Giroldo: una condanna non definitiva per reati di cui agli artt. 336,
337, 610, 340, 612 e 635 cod. pen., nonché pendenze ex artt. 337, 339, 582,
628, 635 cod. pen.; Hosokawa: una condanna non definitiva per blocco stradale,
pendenze ex artt. 336, 56, 610, 614, 635, 639, 659, 703, cod. pen., nonché art.
4 I. 110/1975; 37, 339, 582, 628, 635 cod. pen.; Milan: cinque condanne non
definitive per reati di cui agli artt. 337, 582, 610, 614, 639 cod. pen., nonché
pendenze per fatti analoghi, una condanna definitiva per ingiurie; Pisano:
pendenze per reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., tra le quali una
condanna non definitiva, e per reati di cui agli artt. 336, 339 e 635 cod. pen.).
Quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha confermato la misura
intramuraria per Hosokawa, Milan e Pisano, i quali, oltre aver subito plurime
esperienze giudiziarie e restrittive, al momento dei fatti erano sottoposti alla
misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per identici reati (nella
specie, per opposizione ad un ufficiale giudiziario in sede di esecuzione di
sfratto). Secondo il Tribunale, alla luce dei precedenti specifici e della gravità
della condotta, per costoro non era applicabile l’art. 275, comma 2-bis cod. proc.
pen.

7—)

2

(})

comunicazione, e ha rigettato nel resto le impugnazioni.

Per Caretto e Giroldo il Tribunale ha ritenuto invece adeguata la misura
domiciliare, peraltro applicabile solo a quest’ultimo, non avendo la Caretto
fornito alcuna disponibilità in ordine ai luoghi di esecuzione della misura.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore degli
indagati, con un unico atto, articolando tre motivi di annullame
segnatamente:
— la violazione dell’art. 275, comma 1, 3 e

3-bis

cod. proc. pen. e vizio della

misure da applicare, risulterebbe contrastare con il dettato normativo ed essere
carente ed illogica, riducendosi a mere formule di stile o ad asserzioni arbitrarie
e prive di riscontri fattuali;
— la violazione dell’art. 275, comma

2-bis

cod. proc. pen. e vizio della

motivazione: la valutazione prognostica sull’irrogazione di una pena detentiva
superiore ai tre anni risulterebbe illogica e non agganciata ai parametri di cui
all’art. 133 cod. pen.;
— la violazione dell’art. 280, comma 2 cod. proc. pen. e vizio della
motivazione: la previsione della misura accessoria per il Giroldo del divieto di
comunicazione risulterebbe motivata in modo apparente, con l’esigenza di
recidere legami con ambienti devianti, oltre che illogico, posto che il reato in
esame è “di strada” frutto di scelte estemporanee.

CONSIDERATO IN DIRITTO

• igiet
1. I ricorsi proposti sono infondati e devono essere rigettaragioni di
seguito illustrate.

2. La valutazione dell’adeguatezza della misura applicata è sostenuta da un
adeguato apparato argomentativo, privo di vizi logici o giuridici.
Il Tribunale, dopo aver indicato, in relazione alle singole posizioni di tutti gli
odierni ricorrenti, gli elementi sintomatici in termini di concretezza ed attualità
di un rilevante pericolo di recidiva specifica, ha ritenuto indispensabile per
Hosokawa, Milan e Pisano la misura cautelare carceraria, esponendo gli elementi
specifici inerenti al fatto, alle sue motivazioni ed alla personalità degli indagati —
come sintetizzati in premessa — che indicavano quest’ultimi come propensi
all’inosservanza di più attenuati presidi cautelari.
Va ribadito il principio di diritto in tema di scelta delle misure cautelari,
secondo cui, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della
custodia cautelare in carcere, non è necessaria un’analitica dimostrazione delle
7-)
3

motivazione: la motivazione dell’ordinanza impugnata, in ordine alla scelta delle

ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice
indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di
commissione dei reati nonché dalla personalità dell’indagato, gli elementi
specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la
misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell’attività criminosa,
rimanendo, in tal modo, assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle
altre misure coercitive (Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv.
261723).

impugnata, è stata resa necessaria, come prevede l’art. 275, comma 2-bis, cod.
proc. pen., dalla circostanza che la predetta non disponeva di un domicilio idoneo
per gli arresti domiciliari (Sez. 2, n. 3429 del 20/12/2012, dep. 2013,

Di Mattia,

Rv. 254777).
Quanto,infine, a Giroldo nessun motivo è avanzato nel ricorso
specificamente alla sua posizione, che pertanto sul punto appare inammissibile
per genericità.

3. Il secondo motivo è infondato, in quanto i limiti di applicabilità della
misura della custodia cautelare in carcere previsti dall’art. 275, comma

2-bis,

secondo periodo, cod. proc. pen. (testo introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n.
92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117) possono
essere superati dal giudice qualora ritenga, secondo quanto previsto dal
successivo comma terzo, prima parte, della norma citata, comunque inadeguata
a soddisfare le esigenze cautelari ogni altra misura meno afflittiva (S`ez. 3, n.
32702 del 27/02/2015, Jabbar, Rv. 264261).

4. Il terzo motivo, avanzato dal solo Giroldo, non è fondato, in quanto il
divieto di comunicazione con persone non conviventi imposto a quest’ultimo è
sufficientemente giustificato, con percorso logico e lineare, dal Tribunale con
l’obiettivo di eliderne la specifica tendenza recidivante proprio nel contesto in cui
l’azione delittuosa si era sviluppata e sul quale l’ordinanza impugnata ha
ampiamento motivato nella ricostruzione dei fatti.
5. Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati con le conseguenze di
legge.

4

Per Caretto, la scelta della misura carceraria, come si legge nell’ordinanza

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 2/12/2015.

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