Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1 del 27/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1 Anno 2016
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NINNO PAOLO N. IL 06/09/1962
avverso l’ordinanza n. 1533/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
24/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/11/2015

1.Di Ninno Paolo
ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, che ha
rigettato l’appello avverso il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Roma,che ha
respinto l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in ordine
ai delitti di cui agli artt. 416- bis cod. pen.; 353 cod. pen.; 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.
306, convertito dalla legge7 agosto 1992, n. 356 e 319-321 cod. pen.,tutti aggravati ex art. 7
I. 203/91.
2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla concretezza e
attualità delle esigenze cautelari, in quanto, sebbene il Di Ninno fosse il commercialista delle
cooperative, nulla è stato spiegato dai giudici di merito in ordine al contributo dato
dall’indagato alla vita e alla conservazione dell’associazione né ai motivi per i quali la sua
libertà potrebbe costituire un pericolo. I fatti contestati sono infatti risalenti e dunque il giudizio
di pericolosità è del tutto teorico. D’altronde, i requisiti di concretezza e attualità non possono
essere desunti esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Non sono stati
neanche tenuti in considerazione i mutamenti di contesto verificatisi per effetto sia dello
sviluppo delle indagini, con il sequestro delle cooperative,sia della trasformazione degli assetti
amministrativi del Comune di Roma.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze formulate esulano dal
novero delle censure deducibili in sede di
legittimità,poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen.
integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea
a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è
insindacabile in cassazione (Cass. 2-8-1996, Colucci). Nel caso poi in cui venga richiesta la
revoca o la sostituzione della misura intramurale, l’indagine che il giudice deve compiere per
accertare l’adeguatezza di misure gradate, presuppone, nell’ottica della presunzione di cui
all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operante, nel caso di specie, in relazione alla
contestazione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., l’individuazione delle esigenze
cautelari persistenti e quindi tuttora ravvisabili (Cass. 21-7-1992, Gardino, Rv. 191652; Cass.,
26-5-1994, Montaperto ,Rv. 199030). In presenza di adeguata motivazione al riguardo, le
determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di legittimità , al quale è estraneo ogni
profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.
2.AI riguardo, il Tribunale ha evidenziato la pregnanza del ruolo ricoperto, nel contesto
associativo, dal Di Ninno, braccio finanziario dell’organizzazione; la determinazione a
delinquere dell’indagato ed i suoi stretti rapporti con i vertici dell’organizzazione
criminale;l’aggravarsi del quadro cautelare, per effetto della contestazione di quattro nuovi
reati di corruzione e turbativa d’asta, tutti aggravati ex art. 7 I. 203/91, in relazione ad
un’attività illecita protrattasi fino al momento del suo arresto; la pericolosità del
sodalizio,caratterizzato dall’ampiezza del programma associativo, che va dalle estorsioni alla
corruzione, all’alterazione delle gare pubbliche e all’inquinamento di tutte le attività inerenti
alla pubblica amministrazione; i progetti di ulteriore espansione nel settore dell’economia e
degli appalti pubblici; la sequenza ininterrotta di corruzioni e di turbative delle gare pubbliche;
la completa condivisione, da parte di tutti gli associati, delle strategie associative e il senso di
appartenenza alla struttura criminale, connotata anche dalla partecipazione di un consigliere
regionale, dal coinvolgimento di un assessore della consiliatura attuale e dalla presenza di
una rete di corruttele ancora non compiutamente emersa. Ciò- precisa il Tribunale -rende
evidente l’attualità delle esigenze cautelari, in quanto i componenti dell’associazione
potrebbero agevolmente, se rimessi in libertà, riprendere a commettere delitti della stessa
1

RITENUTO IN FATTO

2.1.Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle
linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, in
relazione al disposto dell’art. 275, comma 3 , cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche
circostanze di fatto (Cass., Sez. 3, 3-12-2003, n 306/04, Scotti) e pienamente idoneo ad
individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’attualità e la
concretezza del pericolo di reiterazione criminosa (Cass 24-5-1996, Aloè, Rv. 205306); con
esclusione di ogni congettura (Cass., 19-9-1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei
termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla
disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente
probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi , Rv. 209876;
Cass. 9-6-1995, Biancato , Rv. 202259).
3.11 ricorso, in quanto fondato su motivi non consentiti dalla legge, va dichiarato
inammissibile,a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende,che si
stima equo quantificare in euro mille. Vanno inoltre espletati gli adempimenti di cui all’art.
94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI EURO 1000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE. MANDA ALLA
CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART.94-1/TER DISP.ATT.C.P.P.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 27-11-2015.

specie, utilizzando la forza intimidatrice della loro organizzazione e i numerosi rapporti, non
ancora del tutto scoperti, con soggetti che a tutt’oggi rivestono funzioni pubbliche, presso il
Comune di Roma e la Regione Lazio.

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