Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA
nei confronti di:
SILIGATO ALESSANDRO N. IL 22/08/1979
avverso la sentenza n. 130/2011 TRIB.SEZ.DIST. di GIARRE, del
19/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O Aut,
che ha concluso per

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Data Udienza: 18/09/2013

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1. Il
Procuratore della
Repubblica
presso il Tribunale di Catania
ricorre per cassazione avverso la sentenza assolutoria emessa dal giudice
monocratico della Sezione distaccata di Giarre , nei confronti di Siligato
Alessandro , in ordine al delitto di cui all’art 334 co 1 e 2 cp perché , nella
qualità di proprietario e custode di un ciclomotore sottoposto a sequestro
amministrativo e successivamente confiscato , disperdeva il detto veicolo , che
non veniva consegnato all’autorità procedente.
2.11 PM ricorrente deduce , con unico motivo , violazione dell’art 334 cp
poiché l’effettiva verificazione del fatto storico contestato all’imputato è
stata considerata incontrovertibile dal giudice , che però è pervenuto alla
pronuncia assolutoria , ritenendo che esso integri l’illecito amministrativo di
cui all’art 213 cds . Ma quest’ultima norma è inapplicabile alla fattispecie
concreta in disamina , inerente non alla circolazione abusiva a bordo del
veicolo in sequestro, secondo il dictum di Sez. Un. 21-1-11 n. 1963, ma alla
distrazione di quest’ultimo , che non è stato più trovato nella disponibilità
dell’imputato , proprietario e custode del mezzo : ipotesi nella quale trova
applicazione il disposto dell’art 334 cp.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 ricorso è fondato. La pronuncia assolutoria si basa sull’asserto secondo il
quale , nella fattispecie concreta in disamina , è ravvisabile non il reato di cui
all’art 334 cp ma l’illecito amministrativo di cui all’art 213 cds. Tale asserto si
fonda , secondo il giudice, sul dictum di Sez . Un. 21-1-2011 n. 1963, Di Lorenzo.
E’ però del tutto fuori luogo il richiamo a tale pronuncia, che riguarda la
condotta di chi circoli abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro
amministrativo. Ipotesi completamente diversa da quella oggetto della
regiudicanda in disamina, nella quale è contestata — e, secondo la motivazione
della sentenza impugnata , risulta accertata — la mancata consegna all’ autorità
procedente del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato in
custodia all’imputato, che ne era proprietario, e non l’abusiva circolazione con il
predetto mezzo. Erroneamente pertanto il giudice ha ravvisato nel caso in
disamina l’illecito amministrativo di cui all’art 213 cds e non il delitto di cui all’art
334 cp.

RITENUTO IN FATTO

La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla
Corte d’appello di Catania.

PQM

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 18-9-13 .

ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA E RINVIA PER NUOVO GIUDIZIO ALLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA.

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