Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. del 4516
Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.21/02/2017), n. 4516
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANAZA
sul ricorso 14237-2014 proposto da:
M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato EDORE
CAMPAGNOLI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 7658/2013 R.G. del TRIBUNALE, di BOLOGNA,
depositata il 16/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/11/2016 dal Presidente Relatore Dott. MANNA FELICE.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL LA DECISIONE
1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex art. 380 – bis e 375 c.p.c.:
“1. – L’avv. M.J. proponeva opposizione, D.P.R. n. 115 DEL 2002, ex art. 170, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, al decreto di liquidazione del compenso a lui spettante quale difensore di un imputato irreperibile ed insolvente.
L’adito Tribunale di Bologna con ordinanza del 16.10.2013 dichiarava improcedibile la domanda, in quanto non risultava che il ricorrente, non comparso alla relativa udienza, avesse provveduto a notificare all’altra parte, il Ministero della Giustizia, il ricorso e il decreto di fissazione della data di comparizione.
2. – Per la cassazione di tale provvedimento ricorre M.J., in base a due motivi.
2.1. – Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
3. – Il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e art. 702 – bis c.p.c., non prevedendo dette norme la perentorietà del termine di notifica del ricorso e del decreto. Il secondo mezzo deduce la medesima violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c..
4. – Nei termini che seguono, le censure sono fondate.
Premesso che ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, le controversie previste dal D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 170, sono regolate dal rito sommario di cognizione, va osservato all’art. 702 – bis c.p.c., mutuato dall’art. 415 c.p.c., deve logicamente estendersi la medesima e più recente elaborazione giurisprudenziale, che ha ormai superato quella (Cass. S. U. nn. 20604/08 e 27086/11) richiamata nel provvedimento impugnato. In particolare, Cass. n. 1483/15ha affermato che nel caso d’omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica.
Principio, quest’ultimo, che deve ritenersi ormai di portata generale in base a Cass. S. U. n. 5700/14, secondo cui in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Sebbene formulato con riferimento al procedimento ex L. n. 89 del 2001, detto principio appare estensibile, salvo diversa previsione di legge che stabilisca la perentorietà del primo termine, ad ogni fattispecie analoga di domanda introdotta con ricorso, e dunque anche a quella in esame (tra altre recenti affermazioni del medesimo principio di diritto in situazioni consiglio, v. Cass. n. 21669/14 sul procedimento di modifica delle condizioni di divorzio).
5. – Non ricorrono ovviamente le condizioni per la cassazione sostitutiva, chiesta in subordine dal ricorrente, non essendo s’iato compiuto nel procedimento di merito alcun accertamento sul fatto.
6. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., n. 5”.
2. – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale non sono state depositate memorie.
3. – Pertanto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017