Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. del 28/04/2017
Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2017, (ud. 30/11/2016, dep.28/04/2017), n. 10565
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
(sul ricorso 26197-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– ricorrente –
contro
S.M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 844/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 25/05/2012 R.G.N. 2501/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/11/2016 dal Consigliere Dott. D’ANTONIO ENRICA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso, in subordine rigetto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto l’opposizione proposta da S.M.G. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento di Euro 6.593,99 per irregolare assunzione della lavoratrice F.M.T..
La Corte ha evidenziato l’insufficienza del materiale posto a fondamento della richiesta dell’Agenzia, su cui gravava l’onere probatorio, non colmabile in appello nè con l’escussione degli ispettori verbalizzanti. Ha affermato che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato poggiava soltanto sulla circostanza che la Fazio era stata rinvenuta all’interno del panificio gestito dall’opponente con un grembiule bianco dietro un bancone intenta a vendere pane, elemento insufficiente a dimostrare la subordinazione e che, inoltre, tale elemento era neutralizzato dalle risultanze del libro matricola riguardante la ditta Cracò Alfio da cui si evinceva che la F. era dipendente di detto C. quale lavoratrice agricola con la conseguenza che la presenza della F. doveva ritenersi meramente occasionale essendo la stessa occupata altrove.
Avverso la sentenza ricorre in Cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo. Il S. è rimasto intimato.
La ricorrente ha notificato il ricorso in Cassazione a mezzo del servizio postale al S. il quale non si è costituito nel presente giudizio.
L’Agenzia delle Entrate ha omesso, tuttavia, di depositare la cartolina di ricevimento della raccomandata impedendo in tal modo la verifica della regolarità della notifica ed il buon fine della stessa.
Trova applicazione al caso di specie il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 – bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., (Cass. S.U. n. 627/08).
Nulla per spese stante la mancanza di attività difensiva del S..
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017