Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. del 10169

Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 12/01/2017, dep.21/04/2017),  n. 10169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19606-2016 proposto da:

F.O., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO COLLI ALBANI

14, presso lo studio dell’avvocato NATALE PERRI, che lo rappresenta

e difende; giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMILLA 7,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA, 639 in ROMA, P.G.,

G.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11908/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 15/02/2016, depositata il 10/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.O. chiede, con ricorso ex art. 391 bis c.p.c., la correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 11908/2016 perchè nel rigettare il ricorso di L.A. e condannandolo al pagamento delle spese di giudizio di legittimità a favore dei controricorrenti non è specificato se la somma liquidata per le spese sia a favore di ciascuno dei controricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. La Corte rilevato che non risulta notificato il ricorso a G.S. ordina il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti della medesima e rinvia a nuovo ruolo concedendo termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente.

PQM

la Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti di G.S. e rinvia a nuovo ruolo concedendo termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA