Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. del 10169
Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 12/01/2017, dep.21/04/2017), n. 10169
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19606-2016 proposto da:
F.O., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO COLLI ALBANI
14, presso lo studio dell’avvocato NATALE PERRI, che lo rappresenta
e difende; giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMILLA 7,
presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA, 639 in ROMA, P.G.,
G.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 11908/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 15/02/2016, depositata il 10/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. F.O. chiede, con ricorso ex art. 391 bis c.p.c., la correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 11908/2016 perchè nel rigettare il ricorso di L.A. e condannandolo al pagamento delle spese di giudizio di legittimità a favore dei controricorrenti non è specificato se la somma liquidata per le spese sia a favore di ciascuno dei controricorrenti.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. La Corte rilevato che non risulta notificato il ricorso a G.S. ordina il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti della medesima e rinvia a nuovo ruolo concedendo termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente.
PQM
la Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti di G.S. e rinvia a nuovo ruolo concedendo termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017