Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9999 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 28/05/2020), n.9999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4734-2018 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMO GUERRA;

– ricorrente –

contro

RSA – SUN INSURANCE OFFICE LTD, S.S., D.K.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 710/2017 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata

il 27/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sue circostanze ancora rilevanti in questa sede.

In data che nè il ricorso, nè la sentenza impugnata indicano, B.N. convenne dinanzi al Giudice di pace di Rimini gli odierni intimati, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale.

Con sentenza 7 marzo 2016 il Giudice di pace accolse solo in parte la domanda, ritenendo che l’attrice avesse patito, in conseguenza del sinistro, solo un danno biologico temporaneo, e non anche un danno biologico permanente risarcibile.

2. La sentenza venne appellata da B.N..

Il Tribunale di Rimini, con sentenza 27 giugno 2017, accolse il gravame; ritenne che B.N., in conseguenza del sinistro, patì un danno biologico permanente consistito in una invalidità dello 0,5%, e condannò i responsabili al risarcimento del relativo ulteriore danno. Quanto alle spese, il Tribunale rigettò il motivo di appello con il quale l’appellante si doleva della parziale compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado, e compensò le spese del giudizio di appello.

3. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione da B.N., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Sostiene che il Tribunale, avendo accolto l’appello, avrebbe dovuto liquidare ex novo le spese del primo grado di giudizio, in quanto il relativo capo della sentenza pronunciata dal giudice di pace aveva perso ipso iure efficacia.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sotto altro profilo. Sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto compensare le spese del grado di appello, in quanto nel caso di specie tutti i capi di domanda formulati dall’attrice erano stati accolti; non vi era di conseguenza soccombenza reciproca; “ed il maggior importo richiesto (dalla parte attrice) è stato unicamente determinato dall’affidamento operato dall’attrice sulla certificazione medica rilasciata dal consulente medico di parte”; che le spese non potevano essere compensate anche in considerazione del principio di causalità, in quanto il giudizio di appello era stato reso necessario per la parte danneggiata dalla erronea sentenza pronunciata dal Giudice di pace.

Col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Deduce che il “ragionamento decisorio del tribunale è illogico e contraddittorio”. Il Tribunale, infatti, da un lato ha ritenuto corretti i motivi in base ai quali il Giudice di pace compensò solo in parte le spese di lite; e poi sulla base dei medesimi motivi ha compensato per intero le spese del giudizio di appello.

2. I tre motivi, in ragione della loro connessione oggettiva, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

2.1. Il Tribunale di Rimini era chiamato a giudicare di un gravame con il quale venivano formulate due censure: l’appellante si doleva della sottostima del danno alla persona, e della compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado.

Da un punto di vista rigorosamente formale, l’accoglimento della prima censura avrebbe comportato l’assorbimento della seconda, e l’obbligo del Tribunale di provvedere ad una nuova regolazione delle spese.

Il Tribunale, tuttavia, ha esaminato nel merito anche il motivo di impugnazione concernente le spese del primo grado di giudizio, e lo ha rigettato.

Una simile decisione, se si prescinde da vuoti formalismi, nella sostanza è consistita in una reiterazione del giudizio di compensazione parziale delle spese di primo grado. Il Tribunale, pertanto, ha implicitamente ma inequivocabilmente adempiuto il proprio obbligo di provvedere alla regolazione delle spese del primo grado di giudizio, quale conseguenza dell’accoglimento del gravame.

La circostanza che poi in concreto questa regolazione abbia coinciso con quella disposta dal Giudice di pace non costituisce, ovviamente, alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

2.2. Quanto alle altre censure proposte dalla ricorrente, basterà ricordare che:

a) lo iato fra petitum e decisum costituisce una giusta causa di compensazione delle spese, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte;

b) non pertinente appare il richiamo compiuto dal ricorrente al principio di causalità, dal momento che la regolazione delle spese deve avvenire in base all’esito complessivo della lite, e nel caso di specie l’esito complessivo della lite ha visto l’accoglimento della domanda in misura largamente inferiore rispetto a quella invocata con l’atto di citazione introduttivo del giudizio;

c) ai fini della regolazione delle spese di lite sono irrilevanti le circostanze in virtù delle quali l’attrice si è determinata a formulare una domanda di condanna rivelatasi, all’esito del giudizio, di importo largamente superiore a quella effettivamente dovuto;

d) il vizio di “illogicità della motivazione” non può più essere

denunciato in sede di legittimità, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5. In quanto riferito alla violazione di norme del procedimento è smentita da quanto sopra osservato.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio delle parti intimate.

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.N. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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