Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9999 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 9999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21002/2012 proposto da:

D.C.L., B.G., B.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19,

presso lo studio dell’avvocato MICHELINO LUISE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIUSEPPE BELLAROBA;

– ricorrenti –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR ex

lege presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSIO LAZAZZERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2205/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 17.6.2011, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello proposto da P.A. nei confronti degli eredi di B.O., ha riformato la sentenza 391/04 del Tribunale di Ariano Irpino rigettando la domanda di rimozione di un manufatto realizzato dal Pappano sul confine con la proprietà degli appellati.

Per giungere a tale soluzione, la Corte d’Appello ha osservato, per quanto ancora interessa, che seppure nel corso del giudizio di primo grado il convenuto avesse riconosciuto di essere il proprietario del terreno dove sorgeva il manufatto, la successiva contestazione della titolarità dal lato passivo contenuta nella comparsa conclusionale e poi nell’atto di appello, come apposito motivo doveva ritenersi ammissibile, trattandosi di una mera difesa, vertendo su un fatto costitutivo dell’avversa domanda. La Corte di merito ha altresì osservato che, trattandosi di causa di vecchio rito, per il convenuto sarebbe stato possibile sollevare nuove eccezioni ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, ed inoltre non trovava applicazione la regola della non contestazione (introdotta dalla L. n. 69 del 2009), non essendo il convenuto tenuto a prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, come invece prescritto dall’art. 167 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi B. ( G., M. e D.C.L.) sulla base di due censure, a cui resiste con controricorso il P..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1-2 Col primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dei principi regolatori in tema di valutazione della prova sui fatti non contestati (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Sostengono in particolare che l’onere di tempestiva contestazione discende da tutto il sistema processuale e rilevano che nel caso di specie il convenuto in primo grado (nel corso dell’interrogatorio formale) aveva riconosciuto di essere proprietario del fondo sul quale era stata realizzata l’opera in contestazione, circostanza risultante anche da documentazione prodotta dallo stesso, mentre solo in comparsa conclusionale e poi con l’atto di appello aveva contestato tale qualità. Di conseguenza, nessuna prova l’attore era tenuto a fornire al riguardo, trattandosi di fatti pacifici pacificamente riconosciuti, e non era ammissibile una successiva contestazione in appello, avendo il convenuto assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la sua negazione, ammettendone implicitamente l’esistenza.

Col secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 228 e 229 c.p.c., artt. 2733 e 1350 c.c., nonchè dei principi regolatori in tema di accoglimento della domanda attorea e di valutazione delle prove, nonchè del generalissimo principio in base al quale ciascuna parte deve provare ciò che afferma, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Rimproverano in particolare alla Corte di appello di avere, nella valutazione delle prove, accordato preferenza ad una dichiarazione di parte contenuta in uno scritto prodotto unitamente alla comparsa conclusionale, non supportata da alcun documento e di avere invece sottovalutato la portata confessoria delle dichiarazioni rese dal P. nell’interrogatorio formale e negli altri atti processuali indicati; ribadiscono che a fronte della linea difensiva adottata dal con venuto non spettava all’attore di fornire la prova della titolarità del terreno ove era stato realizzato il manufatto.

3 Le due censure, ben suscettibili di trattazione unitaria, sono infondate.

Premesso che il giudizio è regolato dal vecchio rito (la citazione risale infatti al 13.1.1995), va ricordato che nel rito ordinario civile vigente anteriormente alla novella del 1990, nel quadro di un processo caratterizzato dalla “sovrapposizione” tra fase preparatoria e fase istruttoria, e come si desume – salva la relativa incidenza in ordine alle liquidazione delle spese di giudizio – dall’art. 184 (legittimante la possibilità di modifica delle formulate domande, eccezioni e conclusioni fino al momento della rimessione della causa al collegio) e art. 345 (legittimante la proposizione di nuove eccezioni, la produzione di nuovi documenti e l’ammissione di nuovi mezzi di prova, in grado di appello), l’iniziale non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda costituisce condotta processuale provvisoria e non già irreversibile, come tale pertanto modificabile in termini di contestazione in sede di ulteriore corso del processo, anche in grado di appello, in tal caso risultando peraltro conseguentemente da provare i fatti in precedenza per ragioni di dialettica ed economia processuale rimasti, in quanto non controversi, al di fuori del “thema probandum” (v. Sez. 2, Sentenza n. 9210 del 14/05/2004 Rv. 572879).

Come già osservato da questa Corte, con la richiamata pronuncia, tra le soluzioni adottabili della reversibilità o irreversibilità della non contestazione la prima soluzione – da preferire – trova autorevole conferma, seppure indiretta, nella sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 761 del 2002, laddove, risolvendo in termini di irreversibilità questione analoga, ma con riguardo al rito del lavoro, cui viene accomunato il nuovo rito ordinario civile, si indica quale elemento decisivo sul punto la presenza di oneri di difesa, tra cui l’onere del convenuto di prendere posizione precisa sui fatti allegati dall’attore a fondamento della domanda, esplicitamente imposti dal dettato legislativo, nel più generale quadro di un processo scandito da preclusioni e da distinzione tra fase preparatoria e fase istruttoria, qual è quello del lavoro e qual è il processo civile ordinario, dopo la novella del 1990.

Nel rito civile ordinario, antecedente alla novella, invece, come è stato autorevolmente rilevato, oneri difensivi siffatti non sono imposti, al contrario manifestandosi, nel quadro generale di un processo caratterizzato dalla sovrapposizione tra fase preparatoria e fase istruttoria, segni tutt’affatto contrari, che militano per la soluzione della provvisorietà della non contestazione dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda. Così, appunto, è la disposizione del vecchio testo dell’art. 184 c.p.c., laddove consente che le parti – salva l’incidenza sulle spese – possano modificare fino alla rimessione della causa al collegio le domande, le eccezioni e le conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni, che non siano precluse da specifiche norme; e così è, altresì, la disposizione del vecchio testo dell’art. 345 c.p.c., laddove consente che, nel giudizio d’appello, salva l’incidenza sulle spese, le parti possano proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova.

Non par dubbio, quindi, che la non contestazione iniziale dei fatti posti a fondamento della domanda, nel vecchio rito ordinario civile, applicabile al processo in corso, non sia condotta processuale irreversibile, bensì provvisoria, tale da potersi trasformare in contestazione, nel corso ulteriore del processo, anche in appello, così da rendere bisognosi di prova quei fatti, che, prima, siccome non controversi, dialettica processuale ed economia processuale ponevano al di fuori del thema probandum.

Appare pertanto giuridicamente corretta la sentenza impugnata, che ha ritenuto trattarsi di mere difese, proponibili senza preclusioni di sorta (ed in tal senso si sono espresse anche le sezioni unite con la sentenza 2951/2016), così come corretto è il conseguente rigetto della domanda per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’attore in ordine alla titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, a fronte della successiva contestazione da parte del convenuto, che la disciplina processuale applicabile ratione temporis consentiva.

Solo per completezza, è il caso di rilevare che, trattandosi di causa regolata dal vecchio rito, non trovano invece applicazione i principi, pure contenuti nella citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 2951 del 16/02/2016 in caso di difesa articolata in modo incompatibile con la negazione del diritto di proprietà, perchè quella pronuncia riguarda un giudizio sorto successivamente al 30.4.1995 e caratterizzato, come si è detto, da particolari oneri di difesa.

Infine – e tale rilievo tronca ogni ulteriore discussione – va considerato che a norma dell’art. 2720 c.c., l’efficacia probatoria dell’atto ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica (così come appunto quella della confessione) soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, nei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che a tale atto non può pertanto riconoscersi valore di prova circa l’esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9687 del 18/06/2003 Rv. 564355.

Consegue pertanto il rigetto del ricorso con addebito di ulteriori spese alla parte soccombente.

PQM

rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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