Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9999 del 15/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9999 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 7979-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERATE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

GUTOWSKA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA
VALVA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIOVANNI MARONGIU, ANDREA BODRITO giusta mandato in
calce al controricorso;
– controricorrente –

T

Data pubblicazione: 15/05/2015

avverso la sentenza n. 63/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA del 2/04/2012, depositata il
12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato Andrea Bodrito difensore della controricorrente che
si riporta agli scritti e chiede il rigetto o il rinvio del ricorso alla p.u.
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un unico
motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Liguria n.63/2012/08,
depositata il 12.7.2012. La crR, in riforma della pronunzia di primo grado e in
parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia, ha rigettato il ricorso
proposto da Gutowska Maria contro il diniego del rimborso delle somme
trattenute dall’erario per il periodo 1997/2003 a titolo di IRPEF applicata sul
trattamento previdenziale integrativo ricevuto dal fondo di previdenza per il
personale degli enti autonomi dei porti di Genova e Trieste istituito presso
l’INPS, ritenendo invece fondata la richiesta di rimborso relativa agli importi
maturati tra il 2004 e ed il 2008.
Per quel che qui ancora rileva la CTR ha ritenuto che il d.lgs.n.124/93 si
applicava a tutte le pensioni complementari esistenti alla data di entrata in
vigore della 1.n.241/1992, ivi risultando definite integrative tutte le forme di
previdenza preordinate all’erogazione di trattamenti pensionistici
complementari al sistema obbligatorio pubblico.
Rilevava ancora che questa Corte-sent.n.24577/2010- aveva stabilito che tutti i
fondi integrativi già presenti alla data dell’entrata in vigore della I.n.241/1993
erano soggetti alle disposizioni di cui al d.lgs.n.124/1993 con tassazione
sull’importo dell’87,50 %.
L’Agenzia delle entrate, premesso che il presente giudizio concerneva
esclusivamente la richiesta di rimborso relativa agli anni 2004/2008- risultando
impugnato separatamente dalla medesima ricorrente altro silenzio rifiuto
formatosi con riguardo agli anni 1997/2003- prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt.7, 7 bis, 13 c.8d.lgs.124/1993 — come modificato
dall’art.11 1.n.335/1995) e dell’art.48 bis c.1 e 47,comma 1, lett.h-bis del dPR
917/1986 e degli artt.10 c.1 lett.f) e 19 del d.lgs.n.47/2000. L’Agenzia delle
entrate prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.7 bis, 13, 14
d.lgs.124/1993 — come modificato dall’art.11 1.n.335/1995 e dell’art.48 bis c.1
del dPR 917/1986. Deduce che ad onta di quanto affermato dalla CTR la
tassazione sulla ridotta base imponibile dell’87,50 % riguardava solo i fondi di
previdenza relativi agli enti di cui alla 1.n.70/1975. Per gli altri fondi
preesistenti-c.d.vecchi fondi, al cui interno rientrava anche quello per il
personale dell’ex consorzio autonomo del Porto di Genova- la tassazione
agevolata sulla base dell’87,50 % doveva riconoscersi solo per quelli
Ric. 2013 n. 07979 sez. MT – ud. 18-02-2015
-2-

CONTI;

inquadrati nel settore della previdenza complementare disciplinato dal
d.Lgs.n.124/93. Occorreva dunque verificare, caso per caso, se detti fondi
esercitavano l’attività sulla base della preventiva autorizzazione della COVIP e
se i medesimi erano iscritti nell’albo tenuto dallo stesso Comitato ed erano
sottoposti alla sua vigilanza. Ora, poiché il Fondo per il personale dell’ex
consorzio autonomo del Porto di Genova gestito dall’1NPS non era iscritto
all’albo anzidetto nè risultava soggetto alla vigilanza COVIP, nemmeno
erogando una pensione complementare assimilabile a quella corrisposta in
forma di trattamento previsto ai sensi del d.lgs.n.124/93, lo stesso non era
sottoposto al regime agevolato indicato dalla CTR.
La parte contribuente, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando
altresì memoria nella quale ha dedotto che l’art.12 d.lgs.47/2000 impedisce
l’applicazione della normativa sopravvenuta alle pensioni maturate in epoca
precedente.
Orbene, la censura espressa dall’Agenzia è fondata, pur con le precisazioni di
seguito esposte.
Ed invero, ad onta di quanto ritenuto dalla CTR, proprio in relazione al mutato
quadro normativo- D.P.R. n.917 del 1986, art. 48 bis, lett. d)- risultano
applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base
imponibile (come d’altronde questa Corte ha già affermato: v. Cass.
n.11156/2010; n. 14310/2009;Cass.n.30751/2011) anche per i diritti maturati
anteriormente giacché, a decorrere dall’ 1 gennaio 2001 e per tutto il periodo
successivo che qui rileva “le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis)
del comma 1, dell’ari 47, erogate in forma periodica (..) si assumono al netto
della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui
alla lettera g quinquies) del comma 1, dell’ari 41, se determinabili”; ovverosia
sono tassabili non già solo sull’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto,
come sostenuto dalla commissione regionale nella presente controversia sulla
scorta dell’originario testo normativo, sebbene sull’intero, quel testo non
essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell’erogazione
assoggettata al prelievo fiscale( conf.Cass.n.240/2015 e Cass.n.30751/2011).
A tale principio non si è conformata la CTR nella sentenza qui impugnata,
avendo riconosciuto alla contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul
minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’INPS.
Pertanto, valendo le superiori considerazioni a superare i rilievi difensivi
esposti dalla parte controricorrente anche in memoria, il ricorso dell’Agenzia
deve essere accolto, attenendo la controversia alle prestazioni pensionistiche
erogate successivamente al 31 dicembre 2000.
La sentenza impugnata va cassata e la causa, non ricorrendo la necessità di
nuovi accertamenti, va decisa ex art.384 c.p.c. con il rigetto del ricorso
introduttivo.
Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi dell’indirizzo
giurisprudenziale sopra ricordato, per compensare le spese dell’intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte,
visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso proposto
dalla parte contribuente.
Ric. 2013 n. 07979 sez. MT – ud. 18-02-2015
-3-

*

Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso il 18.2.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

(A

,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA