Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9998 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 28/05/2020), n.9998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4559-2018 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIULIO POLLIFRONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GROTTERIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSANNA FEMIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 680/2017 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data che non viene indicata nè nella sentenza, nè nel ricorso, nè nel controricorso, L.D. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Gioiosa Jonica il Comune di Grotteria, esponendo che:

-) possedeva e coltivava, così come avevano fatto il proprio padre ed il proprio nonno, un fondo di proprietà comunale, adibito a castagneto e seminativo;

-) tale fondo era gravato da usi civici (non meglio precisati dal ricorrente), e per la coltivazione di esso il proprio padre nel 1962 aveva ricevuto un contributo pubblico;

-) nel 2001 il proprio padre aveva chiesto l’affrancazione del suddetto fondo dagli usi civici;

-) nella notte tra il 31 dicembre 2003 ed il 1 gennaio 2004 ignoti avevano abbattuto 32 alberi di castagno di 50 anni di età;

-) il Comune di Grotteria aveva “arbitrariamente” prelevato tali piante, trasportandole in una depositeria comunale;

-) le suddette piante, secondo la tesi del ricorrente, erano di sua proprietà perchè piantate da lui.

Concluse pertanto l’attore chiedendo la condanna del Comune al risarcimento del danno patito in conseguenza della sottrazione del suddetto legname, danno stimato in Euro 3.883,40.

2. Il Comune di Grotteria si costituì eccependo che il fondo su cui insistevano i castagni abbattuti era un fondo gravato da uso civico; che in quanto tale apparteneva al demanio comunale; che su questo, pertanto, l’attore non aveva alcun diritto.

In via riconvenzionale il Comune chiese la condanna dell’attore, e del di lui fratello che contestualmente provvedeva a chiamare in causa, al risarcimento del danno da essi causato all’amministrazione comunale sottraendole 38 piante di alto fusto, del valore complessivamente di Euro 3.066,47, oltre altri 620 Euro sostenuti per l’affidamento di trasporto ad una ditta apposita, “a causa della oppostone dei germani L.”.

3. A fronte della riconvenzionale formulata dal Comune, l’attore nella seconda udienza dinanzi al giudice di pace formulò una domanda subordinata e chiese che, in caso di rigetto della domanda principale, il Comune fosse condannato al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 936 c.c., comma 2.

4. Il Giudice di Pace di Gioiosa Jonica con sentenza 27 marzo 2012 n. 46 rigettò la domanda principale, ritenendo che, essendo comunale il suolo sul quale esistevano le piante tagliate, queste fossero di proprietà del Comune.

5. La sentenza venne appellata dal soccombente Domenico L..

Il Tribunale di Locri, con sentenza 20 giugno 2017 n. 680 rigettò il

gravame.

Ritenne il Tribunale che:

-) corretta fu la decisione del primo giudice di rigettare le richieste istruttorie formulate dall’attore, in quanto aventi ad oggetto circostanze irrilevanti, oppure superflue, oppure documentate, oppure incontestate;

-) la domanda subordinata di condanna del Comune al pagamento dell’indennizzo ex art. 936 c.c., comma 2, era inammissibile, perchè formulata soltanto alla seconda udienza dinanzi al Giudice di pace, e dunque – secondo il Tribunale – quando si erano ormai verificate le preclusioni processuali;

-) dopo avere affermato ciò, il Tribunale tuttavia aggiunse che in ogni caso la pretesa attorea di pagamento dei materiali e della manodopera per le opere realizzate sul fondo comunale contrastava con il presupposto di fatto della domanda risarcitoria, e cioè l’esistenza di un “diritto di uso civico” in capo al proprio dante causa;

-) la sentenza prosegue con alcune superflue osservazioni in punto di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, e quindi si conclude ribadendo che “la domanda avanzata dall’appellante ai sensi dell’art. 936 c.c., comma 2, è tardiva e pertanto inammissibile”.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da L.D. con ricorso fondato su tre motivi; ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, il Comune di Grotteria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 320 c.p.c..

Sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardiva la sua domanda di pagamento dell’indennizzo ex art. 936 c.p.c., comma 2.

Il ricorrente ammette che la domanda fu formulata soltanto alla seconda udienza, ma aggiunge che ciò gli era consentito dalla circostanza che il Comune, costituendosi direttamente alla prima udienza, soltanto in tale sede aveva formulato la propria domanda riconvenzionale, e di conseguenza egli aveva diritto ad un rinvio per esaminare tale domanda e replicare ad essa.

2. Il motivo è fondato.

Infatti nei procedimenti dinanzi al giudice di pace deve essere concesso un rinvio all’attore, ove lo richieda, per poter replicare alla domanda riconvenzionale del convenuto (Sez. 2, Sentenza n. 8108 del 21/04/2016, Rv. 639478 – 01).

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 184 c.p.c., nonchè “l’erroneità manifesta e travisamento dei fatti in ordine all’omessa motivazione”.

Nell’illustrazione del motivo si sostiene che illegittimamente il Tribunale ha rigettato tutte le richieste istruttorie da lui formulate, per di più senza motivazione.

2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, a causa della totale mancanza di indicazione di quali fossero le richieste istruttorie rigettate.

Infatti denunciare in sede di legittimità il rigetto di richieste istruttorie che si assumono ammissibili, è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sull’atto processuale (l’istanza istruttoria) della cui illegittima valutazione il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, il ricorrente non ne ha assolto alcuno, il che rende inammissibile la censura.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè “l’omessa motivazione”.

Al di là di tali riferimenti normativi, nell’illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente il Giudice di pace accolse la domanda riconvenzionale proposta dal Comune, e condannò l’attore al pagamento di Euro 620 in favore di quest’ultimo, dal momento che di tale danno “non vi era alcuna prova”; che aveva censurato, con l’atto d’appello, la relativa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, ma che su tale censura il giudice ha omesso totalmente di pronunciarsi.

3.1. Il motivo è fondato, nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia. La sentenza d’appello ignora il motivo di gravame col quale veniva impugnato l’accoglimento della domanda riconvenzionale da parte del giudice di primo grado.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Locri, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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