Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9998 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 27/04/2010), n.9998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELON CLAUDIO,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G., quale erede di Z.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo

studio dell’avvocato DI BATTISTA GIOVANNI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GOLINO EGIDIA, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Z.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 175/2008 del TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE

DISTACCATA di ESTE, depositata il 18/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Albini Carlo, (delega avvocato Luigi Manzi),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti ed insiste per

l’accoglimento del ricorso; è presente il P.G. in persona del Dott.

ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione

scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. Z.C. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro Z.F., avverso la sentenza del 18 aprile 2008, con la quale il Tribunale di Padova, Sezione Distaccata di Este – investito da Z.F. di un’opposizione avverso il precetto intimatogli per le spese giudiziali di cui ad un titolo esecutivo rappresentato da una sentenza di primo grado inter partes, che appunto recava condanna alle spese – ha dichiarato la nullità del precetto opposto in ragione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo ed ha anche dichiarato cessata la materia del contendere sui motivi di opposizione che afferivano alla parziale contestazione della debenza di parte della somma precettata.

Al ricorso ha resistito con controricorso Z.G., quale erede di Z.F..

Non v’è stata resistenza dell’intimata al ricorso.

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha avuto il seguente tenore:

“(….) 3. Il ricorso appare inammissibile, perchè tardivamente proposto. Infatti, essendo la controversia inerente ad un’opposizione in materia esecutiva (che il ricorrente vorrebbe qualificata ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ancorchè l’opponente l’avesse proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale (ex multis: Cass. n. 12250 del 2007) e pertanto il ricorso, per osservare il cd. termine lungo, avrebbe dovuto proporsi entro l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata, mentre è stato proposto ben oltre.

Si deve, poi, rilevare che le doglianze svolte con i motivi di ricorso investono la correttezza della decisione impugnata quanto all’oggetto dell’opposizione, particolarmente quanto alla dichiarata cessazione della materia del contendere, fatta comunque conseguire alla declaratoria di nullità del precetto”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione in punto di inammissibilità, alle quali la memoria muove dei rilievi che non sono idonei in alcun modo a superarle.

In essa si sostiene, infatti, che la riscrittura del procedimento di opposizione agli atti operata dalle riforme di cui alla L. n. 52 del 2006, nel senso di scindere, come rivela anche la norma dell’art. 185 disp. att. c.p.c., il giudizio di opposizione agli atti in una fase sommaria ed in altra a cognizione piena affidata all’iniziativa di parte attraverso il meccanismo dell’iscrizione a ruolo di un atto introduttivo di quella cognizione, avrebbe assegnato all’opposizione de qua una tipicità che ormai la sottrarrebbe alla formulazione di cui all’art. 92 dell’ord. giud., che, là dove si riferisce “ai procedimenti … di opposizione all’esecuzione” andrebbe intesa come relativa soltanto all’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’assunto, in disparte il rilievo che anche il giudizio di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ha subito, quanto all’opposizione ad esecuzione già iniziata, una vicenda innovativa procedimentale non dissimile (si veda l’art. 616 c.p.c., novellato sempre dalla citata legge), è privo di validità per la ragione che l’azione sottesa all’opposizione agli atti aveva una sua tipicità anche prima, il che non aveva impedito alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di interpretare l’espressione sopra riportata figurante nel citato art. 92, come concernente tutte le opposizione in materia esecutiva.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milletrecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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